Affidavit Risorgimento

Affidavit Risorgimento

Affidavit Risorgimento: la narrazione storica è romanzata dai vincitori e prima ancora da quelle “forze” in grado di far recitare con grande maestria, ad alcuni il ruolo del vincitore e ad altri quello del perdente.

Affidavit Risorgimento

La storia è altro.
L’Affidavit Risorgimento è il nostro modo di riaffermare la Vera Storia d’Italia. Inviato questa sera, giovedì 23 maggio 2024 del calendario gregoriano. Qui a seguire, nei suoi 46 punti tutti da confutare, la parte “calda” dell’Affidavit.

IO SONO NOI È LA NAZIONE AFFERMA CHE:

  1. La Notifica ed Evidenza di Disonore, in seguito alla mancata confutazione dell’Affidavit GOVERNO del 01 luglio 2021 divenuto sentenza in giudicato e risoluzione ferma nel commercio, ha comportato la disposizione della sovrascrizione di status: vivit homo in corpo, mente, anima e spirito, nome cognome, pre-giuridico e pre-statale, sostituisce ora la PERSONA fisica COGNOME Nome frutto della relativa finzione giuridica COGNOME NOME e assonante.
    È vero? Si? Se NO confuta

  2. Il progetto dell’unità d’Italia non fu solo il frutto della politica di espansionismo piemontese, ma nacque come preciso disegno delle potenze internazionali che perseguivano i propri interessi economici.
    È vero? Si? Se NO confuta

  3. Con la realizzazione del canale di Suez tra il 1859 ed il 1869 l’Italia nascente sotto l’egida dei suoi veri patrioti sarebbe stata un grande concorrente commerciale per i gruppi di Londra e Parigi, i quali erano i finanziatori dello scavo. Parigi fu proprietaria al 44% del canale di Suez che inaugura nel 1869. Il rimanente 56% rimase a Isma il Pascià che poi vendette ai britannici nel 1875. I lavori avvennero sotto la direzione della società francese “Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez” diretta da Ferdinand de Lesseps. Ciò spiega come Parigi, insieme a Londra, ebbe l’ interesse alla distruzione del sud Italia e dell’Italia intera, per le mire egemoniche sul canale di Suez.
    È vero? Si? Se NO confuta.

  4. I gruppi di Londra e Parigi decisero di sabotare la costituzione dell’Italia così come sarebbe stata voluta dal popolo, manovrandola a loro favore.
    È vero? Si? Se NO confuta.

  5. L’Inghilterra promosse il progetto di uno stato italiano unitario per contrastare le mire espansionistiche francesi nel Mediterraneo e per tutelare le sue proprietà immobiliari ed economiche in Sicilia, soprattutto le imprese di estrazione dello zolfo.
    [ cfr. Giulio Di Vita “Finanziamento della spedizione dei mille” in AA.VV., La liberazione d’Italia nell’opera della Massoneria ]
    È vero? Si? Se NO confuta.

  6. Londra crea una potente macchina organizzativa per effettuare l’invasione del Regno delle Due Sicilie istituendo il “Garibaldi Italian Fund Committee”. Il fondo servì sia per ingaggiare i mercenari della “Legione Britannica”, un corpo militare composto da inglesi e assassini scozzesi che affiancò Garibaldi contro l’esercito dei Borbone, che per coprire le spese dell’impresa pari a tre milioni di franchi francesi.
    [ Lamberto Rimondini “L’altra Storia D’Italia 1802-1947” p.47 Editrice Arianna: http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/31e8715-63a5-4a29-98a4-bba99b336137 ]
    È vero? Si? Se NO confuta.

  7. All’ambasciatore britannico sir James Hudson, diplomatico e ministro di sua maestà Britannica Edoardo VII a Torino dal 1852 al 1863, venne affidata la missione di distruggere il risorgimento italiano. Egli fu supportato dalla èlite finanziaria Anglo Francese rappresentata dalle famiglie Rothschild, Hambro, Lafitte e dalla massoneria ad essa collegata.
    È vero? Si? Se NO confuta.

  8. Sir James Hudson eliminò i vertici del movimento patriottico italiano autentico facendo reclutare circa 200 assassini professionisti sotto le spoglie di finti turisti, che ammazzarono i veri patrioti italiani da nord a sud. (1860) [ Legione Britannica ]
    È vero? Si? Se NO confuta.

  9. Sir James Hudson ingaggiò il mercenario Giuseppe Garibaldi, che si trovava in America Latina come pirata e guerrigliero per conto della corona inglese, ma senza la bandiera britannica, spacciandosi per patriota italiano. Il suo compito fu quello di annettere forzosamente il centro sud Italia al suo nord continuando a spacciarsi per patriota italiano.
    [ Giovanni Fasanella – Antonella Grippo 1861 “La storia del risorgimento che non c’è sui libri di Storia”, Sperling & Kupfer Editori, 2010 ]
    È vero? Si? Se NO confuta.

  10. Il progetto per distruggere il cattolicissimo sud italia ha antiche radici ed è parte di un ampio piano che parte dal massone statunitense Albert Pike e passa per la cupola finanziaria e i vertici della massoneria inglese rappresentata da lord Henry John Temple III visconte di Palmerston, così come citato dall’articolo apparso sul “Globe” il 12 marzo del 1849:“L’edificio innalzato dal Congresso di Vienna era così arbitrario e artificioso che ciascun uomo di stato liberale vedeva chiaramente che non avrebbe sopportato il primo urto dell’Europa. L’intero sistema stabilito dal Congresso di Vienna stava dissolvendosi e Lord Palmerston ha agito saggiamente allorché ha rifiutato il proprio concorso a opporre una diga all’onda dilagante. Il piano che egli ha concepito è quello di una nuova configurazione dell’Europa attraverso la costituzione di un forte regno tedesco, che possa costruire un muro di separazione tra Francia e Russia, la creazione di un regno polacco-magiaro destinato a completare l’opera contro il gigante del nord, infine un reame d’Italia superiore guidato dalla casa Savoia”.
    [ Il massacro di Napoli e del Regno delle Due Sicilie ]
    È vero? Si? Se NO confuta.

  11. Le stesse élite finanziarie, in forza dei patti di Plombieres del 1858 che stabilivano l’alleanza tra Piemonte e Francia nella guerra contro l’Austria, indirizzarono la politica filo britannica di re Vittorio Emanuele II di Savoia, che così accondiscese alla perdita di sovranità del nascente regno d’italia in quanto dipendeva dai loro prestiti in denaro.
    È vero? Si? Se NO confuta.

  12. Camillo Benso di Cavour infatti, nell’agosto del 1851 inviò una lettera di ringraziamento alla sede londinese della “Hambros Bank” per il cospicuo prestito ottenuto, pari a 4 milioni di sterline, con il quale il governo sabaudo saldò l’indennità dovuta all’Austria per la sconfitta nella prima guerra d’indipendenza e finanziò anche una serie di investimenti.
    [ (N.d.A 11 e 12) Giovanni Fasanella – Antonella Grippo 1861 “La storia del risorgimento che non c’è sui libri di Storia”, Sperling & Kupfer Editori, 2010;Lamberto Rimondini “L’altra Storia D’Italia 1802-1947” Editrice Arianna p.37 ]
    È vero? Si? Se NO confuta.

  13. La banca Rothschild propose a Ferdinando II, finanziandolo, di unire l’Italia da sud al nord ma il Re partenopeo rifiutò.
    È vero? Si? Se NO confuta.

  14. La seconda scelta ricadde quindi su Vittorio Emanuele II di Savoia che intervenne, però, solo dopo l’attacco al regno di Napoli perpetrato dagli inglesi utilizzando il finto patriota Giuseppe Garibaldi.
    È vero? Si? Se NO confuta.

  15. Londra pose i Savoia come regnanti dell’Italia tranne del regno di Napoli. Camillo Benso di Cavour ignorò le mosse che Londra avrebbe fatto per prendere anche il sud Italia.
    È vero? Si? Se NO confuta.

  16. Con l’accordo tra Giuseppe Garibaldi e la Compagnia di navigazione Rubattino, emerge in chiaro il vero piano di Londra. L’accordo con l’armatore genovese Raffaele Rubattino fu di fingere di essere stato derubato di due delle sue navi, la Lombardo e la Piemonte, che furono usate per la traversata di Giuseppe Garibaldi da Quarto a Marsala, in cambio ottenne l’appianamento di un terzo suoi debiti finanziari.
    [ (N.d.A 14, 15, 16, 17) Lamberto Rimondini “L’altra Storia D’Italia 1802-1947” Editrice Arianna p.48 ]
    È vero? Si? Se NO confuta.

  17. Cavour scrisse all’ambasciatore sardo a Londra Emanuele D’Azeglio: “visto che il Congresso di Parigi dopo la guerra di Crimea non aveva prodotto compensi territoriali al Regno di Sardegna, occorreva prendersi la Sicilia “con un mezzo extralegale”.
    [ carteggio di Cavour riportato in Angela Pellicciari “L’altro Risorgimento” ed. Piemme, 2000 ]
    È vero? Si? Se NO confuta.

  18. La spedizione dei mille fu finanziata con l’oro dei fratelli massoni delle logge inglesi, scozzesi, americane e canadesi consistente in tre milioni di franchi francesi in piastre d’oro turche. A questi si aggiunse il credito di un milione di ducati fatto aprire da Camillo Benso di Cavour a Napoli presso il banchiere Renè Hilaire De Gas, che servì a comprare la fedeltà degli ufficiali borbonici.
    [ Giovanni Fasanella – Antonella Grippo 1861 “La storia del risorgimento che non c’è sui libri di Storia”, Sperling & Kupfer Editori, 2010 ]
    È vero? Si? Se NO confuta.

  19. I due piroscafi garibaldini furono scortati per tutta la traversata dall’ammiraglio Carlo Persano su ordine di Camillo Benso di Cavour mentre lo sbarco a Marsala fu protetto dalle cannoniere britanniche Argus ed Intrepid, che si fermarono al largo del porto a protezione.
    [ Giovanni Fasanella – Antonella Grippo 1861 “La storia del risorgimento che non c’è sui libri di Storia”, Sperling & Kupfer Editori, 2010 ]
    È vero? Si? Se NO confuta.

  20. Garibaldi sbarcò a Marsala in quanto presidio commerciale della corporazione inglese da 100 anni utilizzato così per un atto di pirateria, con invasione territoriale e atti bellici estranei alla funzione di quel presidio.
    [ Il massacro di Napoli e del Regno delle Due Sicilie ]
    È vero? Si? Se NO confuta.

  21. Il generale dei borbone Francesco Landi fu corrotto per facilitare la vittoria dei garibaldini a Calatafimi, egli infatti, nonostante l’esercito dei borbone fosse superiore di numero, diede l’ordine di ritirata.
    [ La vera storia della spedizione dei mille ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  22. Ai circa 1.500 garibaldini si aggiunsero circa 50.000 uomini suddivisi in quattro armate: ungherese, britannica, scozzese e statunitense, 35.000 soldati britannici, circa 3.500 sardi e alcune decine di migliaia di uomini del sud italia convinti che Garibaldi fosse un vero patriota.
    [ Volontari scozzesi con Garibaldi ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  23. I francesi parteciparono tra le fila del generale James Hudson per la distruzione del sud italia.
    [ Lamberto Rimondini “L’altra Storia D’Italia 1802-1947” Editrice Arianna p.37 ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  24. La conquista di Garibaldi fu appoggiata dai nobili antiborbone in Sicilia tra cui figurano Giuseppe Triolo, Barone di Sant’Anna di Alcamo ed i suoi fratelli Stefano Triolo e Benedetto Triolo, il Cavalier Giuseppe Coppola di Monte San Giuliano di Erice, don Michele Martino Fardella Barone di Mokarta da Trapani, Pietro Adamo di Calatafimi, Antonino Colombo di Calatafimi, il Marchese Torrealta di Salemi e il frate francescano Francesco Pantaleo detto “il cappellano dei mille”.
    [ CALATAFIMI: La Battaglia che fece l’Italia ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  25. Giuseppe Garibaldi fu lautamente ricompensato dal ministro degli esteri francese Alexandre Bernier con ottanta milioni di Lire per il lavoro svolto. Il documento di credito sotto esposto, emesso dalla banca di Scozia, è uno dei tanti che servì per finanziare l’operazione.
    [ 1861-1875: gli interventi fiscali che “pareggiarono” il bilancio.
    Lamberto Rimondini “L’altra storia d’Italia 1802-1947” Edizioni Arianna; I Volontari Britannici e Scozzesi per Garibaldi del 1860 ]

    ricompensa Garibaldi
    È vero? Si? Se NO confuta

  26. Le infrastrutture industriali del sud italia furono trasferite al nord e ciò che non fu possibile trasferire fu bombardato.
    [ Il massacro di Napoli e del Regno delle Due Sicilie ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  27. Le scuole di tutto il meridione d’italia furono chiuse per 10 anni per cancellare la memoria dei fatti
    [ Il massacro di Napoli e del Regno delle Due Sicilie ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  28. L’oro del banco del Regno delle due Sicilie, ammontante a 37.213 tonnellate (trentasettemiladuecentotredici tonnellate), fu preso dagli anglo franco statunitensi ed in parte dai Savoia.
    [Esperti del settore negli studi storici delle casse bancarie italiane, scoprono che i padri della patria riuscirono a sottrarre 37.213 tonnellate d’oro dalle casse duosiciliane ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  29. Nelle casse dei Piemontesi finirono (seicentomilionidilire) 600.000.000 di Lire di allora ricavate dalla vendita dei beni ecclesiastici e demaniali che i Borboni da sempre riservavano ai contadini e ai pastori.
    È vero? Si? Se NO confuta

  30. La riunificazione dell’Italia sarebbe avvenuta a prescindere: purtroppo si è unita nel modo peggiore, ovvero attraverso un genocidio per mezzo di uomini al servizio di potenze finanziarie straniere.
    È vero? Si? Se NO confuta

  31. Il prezzo che la popolazione ha pagato fu enorme: furono barbaramente uccisi 40.000 soldati borbonici e 60.000 civili, mentre 160.000 ex sudditi del Regno delle Due Sicilie furono deportati in Toscana ed all’isola d’Elba, in campi denominati “colonie penali agricole” dove furono impiegati come schiavi nelle miniere.
    È vero? Si? Se NO confuta

  32. Quelli che descrissero come “briganti” furono, in realtà, resistenti e dissidenti politici a cui si unirono anche dei briganti.
    È vero? Si? Se NO confuta

  33. Capua e Gaeta furono distrutte con l’impiego di bombe al gas fosgene-clorine.
    È vero? Si? Se NO confuta

  34. Anche tra i Sabaudi ci furono migliaia di morti perché i giovani ufficiali si rifiutarono di eseguire ordini tanto efferati.
    È vero? Si? Se NO confuta

  35. Nel carcere militare di Fenestrelle in provincia di Torino furono rinchiusi e lasciati morire 40.000 soldati borbonici che rifiutarono di tradire il proprio sovrano.
    [ Fenestrelle i Lager dei Savoia parte I: FENESTRELLE – I LAGER DEI SAVOIA (parte 1/2)
    Fenestrelle i Lager dei Savoia parte II: FENESTRELLE – I LAGER DEI SAVOIA (parte 2/2) ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  36. La repressione negli ex territori del regno, per annientare la resistenza della popolazione che non volle sottomettersi al nuovo regime, fu condotta dall’esercito sabaudo con fucilazioni sommarie, incendi di case e paesi, come Pontelandolfo e Casalduni nel Matese, violenze e brutalità inaudite sui civili inermi.
    [ da 26 a 30:Legge n. 1409 del 15 agosto 1863 (legge Pica); Il massacro di Napoli e del Regno delle Due Sicilie ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  37. La spregiudicata gestione politica finanziaria della Sicilia da parte di Giuseppe Garibaldi, proclamatosi dittatore dell’isola, viene così descritta a Camillo Benso di Cavour da Giuseppe La Farina, suo uomo di fiducia: “La sventurata Sicilia è caduta in mano di una banda di vandali. L’altro giorno si discuteva sul serio se ardere la biblioteca pubblica perché cosa dei gesuiti. Si assoldano a Palermo più di duemila bambini dagli otto ai quindici anni e si da loro trenta lire al giorno. Si manda al Tesoro pubblico a prendere migliaia di ducati senza neanche indicare la destinazione, si lascia tutta la Sicilia senza tribunali ne civili, ne penali, ne commerciali essendo stata congedata in massa tutta la magistratura. Non vi è sicurezza non volendo il dittatore ne polizia, ne carabinieri, ne Guardia nazionale, non vi è amministrazione essendo state sciolte tutte le Intendenze. I bricconi più svergognati, gli usciti di galera per furti e ammazzamenti, compensati con impieghi e gradi militari.”
    [ La Farina G., Epistolario di Giuseppe La Farina. Raccolto e pubblicato da Ausonio Franchi, Treves & C. Milano 1869 ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  38. Il neo nato Regno d’Italia viene dichiarato il 17 marzo 1861 sebbene mancassero Roma capitale ed il Lazio, Veneto, Friuli e Trentino.
    È vero? Si? Se NO confuta

  39. La necessità di dichiarare l’unità d’Italia tanto frettolosamente è in ragione del panico che assale gli investitori dello scavo del Canale di Suez, poiché i veri Patrioti avrebbero potuto ricomporsi, mettendo così a rischio il loro investimento, ammontante a circa un miliardo e trecento milioni in Euro attuali.
    È vero? Si? Se NO confuta

  40. Stabilizzare il Regno d’Italia sotto i Savoia comportò un vantaggio perché una eventuale riscossa dei veri Patrioti sarebbe stata soffocata nel sangue in quanto assimilabili a banditi fuorilegge.
    È vero? Si? Se NO confuta

  41. La forzosa unità d’ italia fu un’unione finanziaria volta a collocare le pedine inglesi dentro il sistema politico italiano e porre le basi anche alla futura dipendenza dalla grande finanza statunitense. Con l’indebitamento della prima guerra mondiale inizia, di fatto, anche l’occupazione statunitense che si concreta visibilmente solo dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, grazie al supporto della mafia siculo-statunitense.
    [ Garibaldi nel 1864 a Londra per ringraziare Palmerston ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  42. Sir Antonio Genesio Maria Panizzi e Sir Giacomo Filippo Lacaita mediarono con la mafia calabrese, per cui furono eletti nel primo parlamento del 1861,e divennero uno Lord britannico e l’altro presidente del British Museum di Londra.
    [ I plebisciti ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  43. Camillo Benso di Cavour fu ucciso in quanto si oppose ai finanziamenti massicci dalle grandi banche straniere, cioè quando propose l’autofinanziamento del Regno d’Italia con l’emissione di Buoni del Tesoro acquistabili dal neo popolo italiano unito.
    [ Giovanni Fasanella – Antonella Grippo 1861 “La storia del risorgimento che non c’è sui libri di Storia”, Sperling & Kupfer Editori, 2010 ]
    È vero? Si? Se NO confuta

  44. Il primo debito pubblico italiano non garantito dallo stato, bensì dalle banche private si creò con la legge di bilancio del Regno d’Italia nel 1861.
    È vero? Si? Se NO confuta

  45. Gli stati sabaudi erano il regno di Sardegna, Piemonte, Genova e Ducato di Savoia, Cipro, Gerusalemme ed Armenia, governati tutti dai Savoia tranne gli ultimi tre di cui si erano autoproclamati sovrani. Questo tradì l’intento della Francia di volere una Italia Unita ma “Made in France”, motivo per cui appoggiò il nord Italia contro l’Austria e per cui parteciperà attivamente alla distruzione del Sud Italia con 3 milioni di franchi francesi necessari per ottenere il tradimento dei Borbone posti nei punti chiave del Regno delle due Sicilie.[ dal punto 41: Rif. Parigi, National Archives :Marine BB4, f°30v°. Boier Ferdinand, Les volontaires Francais avec Garibaldi en 1860″ in Revue d’Histoire moderne et contemporaine, tome 7 n°2, Avril-juin 1960, pp123-148R Litta Pompeo “Famiglie celebri d’Italia” su Gallica URL ]
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  46. Il medesimo Giuseppe Garibaldi otto anni dopo l’unità d’italia in una lettera all’amica Adelaide Cairoli scrisse:“Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili, sono convinto di non aver fatto male, nonostante ciò non rifarei oggi la via dell’italia meridionale temendo di essere preso a sassate essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio.”(Garibaldi G. Edizione nazionale degli scritti di Garibaldi a cura della reale Commissione, 6 voll. Cappelli, Bologna 1933).
    È vero? Si? Se NO confuta

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–> Proposta di Accordo Planetario;
–> PERSONA FISICA FINZIONE GIURIDICA;
–> Il Trust La Fiducia;


Dichiarazione Giurata Heather Ann Tucci Jarraf

Dichiarazione Giurata Heather Ann Tucci Jarraf

Dichiarazione Giurata Heather Ann Tucci Jarraf: di seguito uno potente documento di Heather Ann Tucci-Jarraf, una dichiarazione giurata di verità, comunemente conosciuto come AFFIDAVIT, dai contenuti di grande verità ed elevazione Spirituale.


Heather Ann Tucci Jarraf
Recapito postale : 3809 116th S t. C t. N W, G i g H a r b o r, W a s h i g n t o n 98332
Cell. 253 .509 .4597
Email: gadchq@gmail.com 

 

DICHIARAZIONE GIURATA HEATHER ANN TUCCI JARRAF

27 luglio 2011
RENDO NOTO A TUTTI GLI UOMINI, A MEZZO DEL PRESENTE DOCUMENTO, A COSPETTO DEL MONDO INTERO in data odierna, che io sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, sono una donna in carne, ossa e sangue, un essere vivente, restando inteso che quanto qui detto ha valore ed efficacia per il passato, per il presente e per il futuro, Una del Popolo degli Stati Uniti d’America, elettivamente domiciliata presso lo Stato di Washington, intenzionata a rendere la presente Dichiarazione giurata al fine di enunciare la mia richiesta di restituzione delle quote che mi sono state abusivamente confiscate, del valore creato dal mio lavoro e impiegato per sostenere sistemi monetari privati basati sulla riscossione fiscale nonché sistemi di tutela dell’ordine che attuano un SISTEMA DI riduzione in SCHIAVITÙ e giuro quanto segue sotto pena di spergiuro, cioè CHE:

1. Sono assolutamente a favore di una forma di governo;

2. Sono assolutamente contraria alla corruzione;

3. Non sono un bene pubblico;

4. Non mi è stato notificato il fatto che io sia un bene pubblico;

5. Non sono a conoscenza, né sono controparte, di alcun procedimento o procedura in cui io rivesta la qualità di bene pubblico;

6. Possiedo il mio proprio corpo e la mia propria mente nonché tutti i frutti e le opere da essi derivati, ad essi ascrivibili o con essi collegati;

7. Io sottoscritta insieme a chiunque altro rivestito della medesima qualità e legittimazione da me detenute abbiamo istituito ogni governo in carica sul territorio d’America, stabilito, accettato e riconosciuto da tutto il mondo:

A) Ho letto la Dichiarazione d’Indipendenza del 1776 mediante cui Il Popolo ha istituito il Public Trust del Popolo e ha affermato i seguenti capisaldi giuridici, dotati di valore fondante per il mondo intero:

i. Il Diritto naturale del Popolo ad autodeterminarsi politicamente essendo stato creato dal Creatore uguale e dotato di determinati diritti inalienabili, come quello alla Vita, alla Libertà e al perseguimento della Felicità;

iii. Il Diritto del Popolo ad istituire Governi nell’ambito del consorzio umano;

iv. Il Diritto e il Dovere del Popolo a valutare congruamente, indagare e stabilire con cautela se si siano verificati abusi, usurpazioni o altri eccessi di potere, tali da pregiudicare la sicurezza del Popolo e assoggettare il Popolo ad un Dispotismo assoluto;

v. Il Diritto e il Dovere del Popolo ad abbattere un tale Governo, o a destituire i rappresentanti che commettano abuso di potere, e a procurarsi nuovi Garanti per la sicurezza futura del Popolo;

B) Ho letto la Costituzione dei Territori di Washington del 1878, mediante la quale il Popolo di detti Territori ha convenuto di costituire uno Stato e d’istituire un governo e, in virtù di ciò, ha istituito il Public Trust del Popolo dello Stato di Washington, dotato di valore fondante per il mondo intero;

C) Ho letto la Costituzione dello Stato di Washington del 1889, la quale ha istituito il Governo dello Stato di Washington al solo fine di realizzare e tutelare i diritti e gli interessi del Popolo dello Stato di Washington, sancendo che quanto ivi stabilito fosse valido per il mondo intero;

D) Ho letto gli Articoli di Confederazione del 1781 con cui il Popolo di tale Confederazione si è dato una costituzione al fine di formare un’unione di Stati e istituire un governo federale e, in virtù di ciò, ha istituito il Public Trust del Popolo degli Stati Uniti d’America, dotato di valore fondante per il mondo intero;

E) Ho letto la Costituzione degli Stati Uniti d’America del 1789 la quale ha istituito il Governo degli Stati Uniti d’America al solo fine di realizzare e tutelare i diritti e gli interessi del Popolo dello Stato di Washington, sancendo che quanto ivi stabilito fosse valido per il mondo intero;

8. Ribadisco e confermo di essere politicamente impegnata – in forza del mio giuramento e sotto il vincolo della mia Parola d’onore – a favore dello Stato di Washington e degli Stati Uniti d’America, istituiti dal Public Trust del Popolo, così come generalizzato nel presente atto;

9. Dopo aver compiuto una debita indagine e una congrua valutazione, ho deciso che l’unico contratto sociale che intercorre tra me e qualsiasi governo d’America, in carica entro o sul suo territorio, è quello della Costituzione del Popolo dello Stato di Washington, del 1878 e 1889;

10. Indipendentemente da come gli amministratori dei poteri conferiti per formare un governo sulla base delle Costituzioni statali – i cui amministratori, in qualità di pubblici ufficiali, avevano istituito l’agenzia federale, ovvero gli Stati Uniti d’America, come unione perpetua di stati, nel 1781, sotto forma di Confederazione – intendano modificare la propria gestione amministrativa, con riferimento a qualsivoglia forma o sede istituzionale, nonché l’intento e il patto originari volti ad istituire quegli specifici poteri, io sottoscritta insieme a chiunque altro sia rivestito della medesima qualità e legittimazione da me detenute costituiamo l’autorità suprema, e ciascun dipendente o rappresentante pubblico è assolutamente tenuto a servire quello che nel suo stato politico originario è il loro Capo e Datore di lavoro, il Popolo, di cui io sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, sono un membro;

11. Sono erede dello stato vivente, un trust inalienabile, non avendo mai rinunciato al medesimo, essendo titolare di tutti i diritti politici ad esso riservati, così da godere di IMMUNITÀ rispetto alle istituzioni da me create – lo stato politico e i suoi amministratori pro-tempore – per ciò che concerne giurisdizioni, procedimenti, procedure, regolamenti, norme giuridiche positive, leggi o altre forme di coercizione legale esercitate nei confronti del mio status di Capo;

12. Ho fatto, faccio e farò affidamento su tutte le singole persone impiegate presso lo Stato politico in tutte le sue accezioni, tanto pubbliche come private, e vincolate – in forza di contratto stipulato a fronte del corrispettivo pattuito – a garantire il proprio servizio nei confronti del Solo Popolo che ha istituito gli specifici poteri che ciascuna di loro esercita in qualità di impiegato retribuito proveniente dall’ambito del Solo Popolo, cioè il Popolo al quale loro, i Miei impiegati, appartengono quando non agiscono in veste di amministratori del Nostro Potere;

13. La prova inconfutabile che attesta la veridicità di queste mie autodichiarazioni di natura giuridica è rappresentata dalla stessa costituzione statale secondo la quale tutti i poteri appartengono al Popolo, e il Popolo resta titolare di tutti i diritti non delegati alla nostra istituzione, lo Stato di Washington del 1889, come enunciato dall’ARTICOLO 1 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI al Par. 1 “Qualsiasi potere politico appartiene intrinsecamente al Popolo, mentre i governi derivano i loro specifici poteri dal consenso di coloro che sono governati e vengono istituiti per tutelarne e salvaguardarne i diritti individuali.” e al Par. 30 “L’elencazione nella presente Costituzione di determinati diritti non potrà essere interpretata per disconoscere gli altri diritti detenuti dal Popolo.”;

14. Io sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, sono in grado di provvedere ai miei interessi personali. Qualsiasi presunzione del contrario è basata su occultamento doloso, frode aggravata, induzione fraudolenta, incitamento ad impossessarsi dei miei beni patrimoniali di qualsiasi genere o natura a fini di arricchimento indebito, secondo la dottrina del quantum meruit che ne prevede la restituzione equitativa;

15. Io sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, sono un essere in carne ed ossa, soggetto al diritto privato, non assoggettabile né suscettibile di essere oggetto di norme di diritto bellico; non sono coinvolta in attività confliggenti con eventuali persone fisiche o giuridiche tali da essere definite come _trattativa con un nemico del mio stato politico_ in quanto lo Stato politico nel quale io risiedo si trova al di sopra di tutti i derivati o amministratori dei poteri originari ad esso attinenti, dal momento che risiedo nella 3ª circoscrizione giudiziaria, nell’ambito della contea di King;

16. CONSEGUENTEMENTE, io sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, DICHIARO, STABILISCO e SANCISCO in virtù del DIRITTO INALIENABILE conferitomi dal mio Creatore, il Creatore del Popolo, che:

A) Ho esercitato il mio diritto e compiuto il mio dovere di valutare congruamente, indagare e stabilire con cautela se si siano verificati abusi, usurpazioni e altri eccessi di potere, tali da pregiudicare la sicurezza del Popolo e assoggettare il Popolo ad un Dispotismo assoluto;

B) Con le cautele del caso, ho riscontrato che degli Autori di illeciti, i quali agiscono nell’ambito e al di fuori dei limiti delle attribuzioni dei Governi del Popolo, hanno commesso abusi, usurpazioni e altri eccessi di potere a danno del Popolo, demolendo la sicurezza in senso lato di quel Popolo che avevano giurato di proteggere e sostenere, assoggettando il Popolo ad un Dispotismo assoluto, come inconfutabilmente risulta agli atti, in sede pubblica, a titolo di prova per tutto il mondo;

C) Vi sono sufficienti elementi di prova presuntivi in sede pubblica del fatto che tali Autori di illeciti hanno già fornito le proprie generalità al Popolo e al mondo in sede pubblica;

D) Prima che il Popolo eserciti il proprio Diritto/Dovere di destituire qualunque eventuale soggetto in carne ed ossa che dovesse agire entro i limiti o esorbitando dai limiti delle attribuzioni dei Governi del Popolo, tale Popolo dovrà:

i. Identificare per prima cosa gli Autori di illeciti, che agiscono entro i limiti o esorbitando dai limiti delle attribuzioni dei Governi del Popolo allo scopo di annientare la sicurezza passata, presente e futura del Popolo;

ii. Ritenere che l’identificazione dei suddetti Autori di illeciti che agiscono entro i limiti delle attribuzioni dei Governi del Popolo debba intendersi sufficientemente suffragata da prove in caso di:

1. Incapacità o indisponibilità degli Autori di illeciti ad osservare, sostenere o difendere le Costituzioni menzionate in questo documento e qui uniformate;

2. Applicazione in senso contrario agli interessi del Popolo di leggi che il Popolo abbia previamente autorizzato a promulgare allo scopo esclusivo di gestire, guidare e rendere efficienti i Governi del Popolo;

3. Compimento da parte degli Autori di illeciti di atti eccedenti i poteri che il Popolo ha loro conferito;

4. Condotta da parte degli Autori di illeciti volta a silenziare, far cessare, rinviare o screditare in qualsiasi altro modo la debita valutazione, l’indagine o la rilevazione da parte del Popolo di casi di abuso, di usurpazione o di altri eccessi di potere già avvenuti, attualmente in corso o ancora da verificarsi;

5. Ottenimento da parte degli Autori di illeciti – o procurato ottenimento a favore di altri – di particolari vantaggi o benefici che non vengano accordati a chiunque faccia parte del Popolo;

iii. Gli Autori di illeciti comprovano da sé stessi la propria identità omettendo di segnalare e rendere noto in sede pubblica, a cospetto del mondo intero, la documentazione e le informazioni concernenti quegli Autori di illeciti operanti entro i limiti o esorbitando dai limiti delle attribuzioni dei Governi del Popolo che commettano o abbiano commesso abusi, usurpazioni e altri eccessi di potere a danno del Popolo, demolendo la sicurezza in senso lato di Popolo, assoggettando tale Popolo ad un Dispotismo assoluto;

iv. Gli Autori di illeciti comprovano da sé stessi la propria identità per il fatto medesimo di aver percepito o di continuare a percepire beni trafugati e utilità, o di aver fatto sì che tali beni trafugati e utilità potessero essere percepiti, grazie a leggi e pratiche truffaldine laddove le suddette risorse non fossero corredate da documentazione in grado di comprovarne e autenticarne la legittimità in sede pubblica;

iii. Gli Autori di illeciti che operano entro i limiti delle attribuzioni dei Governi del Popolo convalidano da sé stessi la propria identità continuando ad omettere di ottemperare ai propri obblighi e doveri in contravvenzione ai propri giuramenti, ruoli e impegni personali nei riguardi del Popolo, il loro Capo, l’Autorità suprema da cui hanno mutuato i loro specifici e limitati poteri;

E) Al momento d’identificare i suddetti Autori di illeciti, il Popolo dovrà esercitare il proprio Diritto e assolvere il proprio Dovere di destituire qualunque eventuale soggetto in carne ed ossa che dovesse agire entro i limiti o esorbitando dai limiti delle attribuzioni dei Governi del Popolo e il Popolo dovrà fornire nuovi Difensori per la futura salvaguardia del Popolo;

F) Il mio STATUS DI IMMUNITÀ e la mia CAPACITÀ GIURIDICA, fondati sull’autorità della Costituzione dello Stato di Washington del 1878 e 1889, corroborata a sua volta dalla Dichiarazione d’Indipendenza nonché dalle altre Costituzioni menzionate in questo documento e qui uniformate, risultano legittimati in punto di fatto e di diritto, circostanza che risulta ora evidente agli occhi di tutto il mondo;

G) Ogni eventuale ente istituito, di qualsivoglia genere o natura, è tenuto a limitare i suoi rapporti nei miei confronti solo a quelli che io acconsento ad intrattenere sulla base di una completa trasparenza e di congruo corrispettivo, restando inteso che qualsiasi prestazione attesa da tali enti ai sensi dei rapporti di cui sopra dovrà risultare da consenso scritto ed essere resa nota alle controparti come unica disposizione applicabile e suscettibile di produrre effetti a carico della sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf;

H) Qualora a me sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, fosse imposta l’esecuzione di una prestazione che esulasse dai miei accordi mediante l’inflizione, o attraverso la minaccia di ricorrere all’inflizione, di lesioni fisiche, o di una contenzione fisica, ovvero mediante l’uso o la minaccia dell’uso della coercizione, in forza di norme di legge o di un procedimento giudiziario, infondendomi il timore di dover subire una contenzione fisica o una lesione o misure di coercizione legale,ciò mi darà motivo di ritenere e costituirà prova del fatto che sono sottoposta ad uno stato di servitù forzata;

I) Lo STATO DI WASHINGTON è l’organo amministrativo che agisce per conto dello Stato di Washington ed è munito dei poteri da questo detenuti in nome del Solo Popolo di Washington; un organo politico, un governo, un public trust ha assunto, sotto l’egida della costituzione, il consenso politico del Popolo come valore su cui fondare la suddetta amministrazione pro-tempore e ha rinunciato a far valere i propri diritti in riferimento ad ogni qualsivoglia vizio.

Conseguentemente tutti i funzionari dello STATO DI WASHINGTON sono vincolati alla costituzione originaria dello Stato. Il contratto per la delega e l’amministrazione del consenso politico costituisce l’unico patto in vigore nell’ambito del Popolo, di cui io sottoscritta Heather Ann Tucci-Jarraf sono un membro, e la sua applicazione deve essere imposta a tutti i funzionari e gli organismi dello STATO DI WASHINGTON.

La mancata applicazione di tale contratto, ai fini del riconoscimento dei diritti di Heather Ann Tucci-Jarraf e dei diritti di altri soggetti dotati di analoga qualità e legittimazione nel rispetto della ‘costituzione-contratto’, da parte di funzionari dello STATO DI WASHINGTON o degli STATI UNITI D’AMERICA, dà luogo ad una servitù forzata nei confronti dello STATO DI WASHINGTON Corporation, EIN 91-6001089, come pure nei confronti degli STATI UNITI D’AMERICA Corporation.

L’acquisizione e/o l’utilizzo di poteri, prerogative detenute dallo Stato di Washington, esercitati dallo STATO DI WASHINGTON, al fine di condurre un’attività di fornitura di beni e servizi di natura statale, vincola lo STATO DI WASHINGTON alla costituzione-contratto originaria.

Tali acquisizione ed esercizio si intendono perfezionati a fronte di una controprestazione garantita, il congruo corrispettivo, il pagamento per l’utilizzo dei poteri, la specifica adesione personale ai sensi del contratto originario alla Costituzione dello Stato di Washington e alla Costituzione degli Stati Uniti d’America da parte di ogni Autore di illecito che pretenda di agire per conto dello STATO DI WASHINGTON e degli STATI UNITI D’AMERICA. Ogni qualsivoglia atto e/od omissione che esorbitando dalla costituzione-contratto originaria abbia prodotto effetti a carico di Heather Ann Tucci-Jarraf determina una servitù forzata*.

J) Io sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, dichiaro a titolo sia di definizione legale personale sia di circostanza riconosciuta e accettata sulla base dei documenti pubblicati e divulgati pubblicamente nell’ambito del mondo intero che:

i. L’Ordine degli Avvocati dello Stato di Washington è un ente del Popolo dello Stato di Washington istituito nel 1933;

ii. Ogni singolo appartenente all’Ordine degli Avvocati dello Stato di Washington è vincolato, fin dall’inizio, dal giuramento individuale prescritto dalla stessa legge istitutiva dell’Ordine, ad aderire alla Costituzione dello Stato di Washington e alla Costituzione degli Stati Uniti d’America;

iii. Ogni singolo appartenente all’Ordine degli Avvocati dello Stato di Washington si impegna mediante giuramento individuale a NON prestare consulenza legale né sostenere alcuna azione o procedimento giudiziari che DOVESSERO APPARIRE all’appartenente all’ORDINE iniqui, il che vuol dire che ciascun atto compiuto da ogni eventuale appartenente all’ORDINE deve risultare innanzitutto conforme e concorde rispetto alle Giurisdizioni, alle autorità nonché ai limiti della Costituzione dello Stato di Washington, della Dichiarazione di Indipendenza e degli Articoli di Confederazione nel loro complesso, dal momento che ciò nei confronti di cui si deve prestare servizio, prima e più di qualsiasi altra cosa, è il Public Trust del Solo Popolo;

___________________
*
1 Sentenza Stati Uniti c. Kozminski, 488 US 931 (1988) N. 86-2000, pronunciata il 29 giugno 1988. “Considerato nell’ambito della procedura penale, ai sensi dell’art. 241 o dell’art. 1584, il termine ‘servitù forzata’ designa necessariamente una condizione di servitù nella quale la vittima viene costretta a lavorare per la parte convenuta (IRS) mediante l’uso o la minaccia della contenzione fisica o di lesioni fisiche, in forza di norme di legge o di un procedimento giudiziario.
Questa definizione comprende i casi in cui la parte convenuta tiene la vittima (me) in uno stato di servitù suscitando in lui o in lei il timore di una tale contenzione fisica o di lesioni o di una coercizione legale”.

iv. Gli autori dell’Ordine degli Avvocati dello Stato di Washington sono professionisti del diritto riconosciuti nei tribunali dello Stato-azienda, sotto l’autorità del Public Trust del Popolo, per mezzo e sulla base delle loro proprie parole ed azioni; e

v. Qualunque appartenente all’Ordine degli Avvocati dello Stato di Washington, che ometta di prestare ad ogni singolo qualsivoglia membro del Popolo quella tutela legale prescritta dal Public Trust, sottopone il Popolo ad una servitù forzata, sia in termini generali sia, segnatamente, nei confronti di coloro su cui si ripercuotono le azioni od omissioni dell’appartenente all’Ordine degli Avvocati:

K) Io sottoscritta, Heather Ann Tucci Jarraf, dichiaro a titolo di definizione legale personale che, nell’eventualità in cui fossi assoggettata ad eventuali norme di qualsiasi grado dello STATO DI WASHINGTON, del CODICE PENALE RIVEDUTO, del CODICE AMMINISTRATIVO, di un’ORDINANZA DI CONTEA, di una ORDINANZA MUNICIPALE o del CODICE FEDERALE DEGLI STATI UNITI, di un REGOLAMENTO FEDERALE o di un PROVVEDIMENTO REGOLAMENTARE DELLA FEDERAL RESERVE contro la mia volontà, in assenza di un consenso pienamente informato, comprovato da un contratto sottoscritto da cui si evincano gli obblighi di legge e quelli contrattuali con piena evidenza e trasparenza, debitamente esaminato sotto il profilo della legittimità e compatibilità rispetto alla Costituzione dello Stato di Washington, nel quale risulti esplicitamente menzionato l’articolo preso a fondamento giuridico in cui il Popolo appare individuato come il titolare e l’oggetto delle deleghe di potere ivi contenute, ciò costituirà prova e dimostrerà che sono sottoposta ad una servitù forzata della più ignobile specie.

E su tale imposizione esercitata su di me contro la mia volontà baserò la prova che questo asservimento è finalizzato al profitto e al vantaggio personali di coloro che mi mantengono in uno stato di peonaggio, siano essi soggetti di diritto pubblico o di diritto privato;

L) Io sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, ritengo e ho le prove che il diritto dello Stato di Washington, la sua costituzione, i codici e i regolamenti amministrativi del suo organo amministrativo (STATO DI WASHINGTON) non hanno mai autorizzato alcun ente od organismo, federale o statale, a prendere provvedimenti a mio carico senza il mio consenso. NON HO MAI DATO IL MIO CONSENSO AD ESSERE TITOLARE OD OGGETTO DI POTERI CHE ESULINO DA QUELLI REGOLARMENTE DELEGATI DAL Popolo PER FORMULARE LA NOSTRA COSTITUZIONE, IL DOCUMENTO CHE HA ISTITUITO L’ORGANO POLITICO, lo Stato di Washington, di forma repubblicana, nel periodo amministrativo dal 1878 al 1889.

Tale eventuale imposizione esercitata a qualsiasi titolo su di me, segnatamente da parte dell’AGENZIA FEDERALE DELLE ENTRATE, equivale ad uno stato di servitù forzata, applicato mediante la coercizione o la minaccia di lesioni fisiche o di una contenzione fisica, coercizione o minaccia attuate mediante norme di legge o procedimenti giudiziari, dando luogo in tal modo ad una violazione di legge, ad un reato grave, cioè quello di riduzione in schiavitù, perpetrato attraverso la collusione tra lo STATO DI WASHINGTON e l’AGENZIA FEDERALE DELLE ENTRATE;

M) Tale collusione si realizza mediante l’autorizzazione concessa dallo STATO DI WASHINGTON all’AGENZIA FEDERALE DELLE ENTRATE a porre in essere condotte che se fossero attuate da qualsiasi altro individuo verrebbero considerate come gravi reati. Il reato grave consiste nel pignoramento di beni patrimoniali per mezzo di procedimenti non conformi alle leggi dello STATO DI WASHINGTON che regolano la riscossione delle entrate nelle quali è prescritta una regolare procedura formale.

Non avviando tale regolare procedura formale l’AGENZIA FEDERALE DELLE ENTRATE commette un furto con inganno. Anche le leggi federali in materia di riscossione fiscale prescrivono l’obbligo di una regolare procedura formale e di provvedimenti giudiziari prima dei prelievi, esattamente come previsto dal diritto dello STATO DI WASHINGTON. Questo significa che l’AGENZIA FEDERALE DELLE ENTRATE commette un reato di furto anche nei confronti e in violazione del diritto federale;

N) Dal momento che le risorse finanziarie riscosse da qualsiasi articolazione dello STATO DI WASHINGTON e/o da eventuali organismi federali sono usate per alimentare un sistema monetario privato, la FEDERAL RESERVE, la mia posizione finanziaria implica che il mio capitale circoli nell’ambito di tutti i sistemi che si avvalgono del sistema monetario privato posto in esercizio e controllato dalla FEDERAL RESERVE;

O) Io sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, sono stata istigata dall’AGENZIA FEDERALE DELLE ENTRATE

– una sedicente agenzia federale priva di legittimazione che opera alle dipendenze del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti – ad impegnarmi a devolvere a titolo di prelievo FISCALE il frutto del mio lavoro. Tale PRELIEVO FISCALE e i suoi procedimenti attuativi vengono esercitati nei miei confronti mediante frode, pratiche commerciali truffaldine nell’ambito delle quali l’AGENZIA FEDERALE DELLE ENTRATE agisce sotto mentite spoglie come se fosse un corpo di funzionari degli Stati Uniti d’America, attraverso la minaccia di una contenzione fisica o di lesioni fisiche, ovvero mediante l’uso – o la minaccia dell’uso – della coercizione, in forza di norme di legge o di un procedimento giudiziario**, e mi considera soggetto passivo d’imposta contro il mio volere, senza fornire prova della propria autorità, riducendomi in uno stato di schiavitù in punto di fatto e di diritto;

P) L’AGENZIA FEDERALE DELLE ENTRATE, in combutta con Autori di illeciti che agiscono entro i limiti o esorbitando dai limiti delle attribuzioni delle funzioni del Procuratore Generale degli Stati Uniti, dei Tribunali degli Stati Uniti, dello STATO DI WASHINGTON, architettano e pongono in atto un raggiro inducendomi a credere in modo fraudolento che:

i. Io possa essere costretta a sottoscrivere accordi contro la mia volontà con chicchessia, ivi inclusi i Governi che Io, in qualità di singolo membro del Popolo ho istituito, istituisco o potrò istituire;

ii. Io possa essere obbligata a cooperare attraverso un inganno;

iii Io, nella mia qualità di membro del Popolo, sarei inferiore ai Governi che abbiamo istituito e i quali mutuano i loro specifici e limitati poteri dal Popolo;

iv. Io possa essere obbligata ad accettare l’uso improprio e l’applicazione di leggi che è consentito porre in essere al solo fine della guida, della gestione e del buon andamento dei Governi del Popolo;

v. Io possa essere obbligata contro il mio volere a rendere testimonianza a mio carico laddove è in gioco una sanzione;

vi. Io possa essere sottoposta contro la mia volontà a pressioni atte a suscitare in me il timore di una contenzione fisica o di lesioni personali, attraverso misure di coercizione legale;

vii. Io non ho alcun diritto di esaminare le norme legislative e regolamentari, regolarmente promulgate, che vengono applicate a mio sfavore;

viii. Io non ho alcun diritto di oppormi ad un’eventuale azione legale intrapresa contro di me in sede di procedimento giudiziario;

ix. Se io chiedessi di verificare la fonte legislativa o contrattuale in forza della quale l’AGENZIA FEDERALE DELLE ENTRATE e i suoi complici nell’associazione a delinquere pretendono di procedere nei miei confronti, sarò giudicato passibile di commettere un atto illecito;

x. Se io chiedessi di verificare la circostanza che sia stato contratto un prestito, presupposto necessario affinché un debito possa dirsi sussistente, in quel caso sarei ritenuta conflittuale e irresponsabile;

___________________
**Sentenza Stati Uniti c. Kozminski, 488 US 931 (1988) N. 86-2000, pronunciata il 29 giugno 1988. “Considerato nell’ambito della procedura penale, ai sensi dell’art. 241 o dell’art. 1584, il termine ‘servitù forzata’ designa necessariamente una condizione di servitù nella quale la vittima viene costretta a lavorare per la parte convenuta (IRS) mediante l’uso o la minaccia di una contenzione fisica o di lesioni fisiche, in forza di norme di legge o di un procedimento giudiziario. Questa definizione comprende i casi in cui la parte convenuta tiene la vittima (me) in uno stato di servitù suscitando in lui o in lei il timore di una tale contenzione fisica o di lesioni o di una coercizione legale”.

xi. La forza impiegata contro di me sotto forma di misure di coercizione legale, del timore di lesioni personali, di provvedimenti di contenzione fisica non è destinata, e neppure mira, a ridurmi in una condizione di asservimento contro la mia volontà, alla stregua di una schiava rispetto all’AGENZIA FEDERALEDELLE ENTRATE; e che la suddetta condotta non integra gli estremi di una violazione di legge;

xii. Che non vi sia da nessuna parte alcuna prova che le mie opinioni sono basate su fatti documentati in atti pubblici, oppure a credere che le opinioni da me espresse nel presente documento non sono vere, esatte e interamente verificate sotto il profilo della legittimità nei confronti e ai sensi della Costituzione dello Stato di Washington;

xiii. Che se io ripongo la mia fiducia nelle Costituzioni e negli atti fondativi, allora sono passibile di essere etichettata come “costituzionalista” e classificata dai sistemi di tutela dell’ordine pubblico che attuano un SISTEMA DI riduzione in SCHIAVITÙ come una “terrorista interna”;

xiv. Che i nostri Padri fondatori furono i primi terroristi in terra americana;

Q) Io non credo che tale istigazione sia basata su una qualche autorità. Io credo che l’istigazione sia di fatto un’azione fraudolenta, che equivalga ad una menzogna diretta a pormi in uno stato di peonaggio forzato ai sensi del diritto privato e della legislazione commerciale, in virtù del quale alcuni autori di illeciti lucrano profitti da tale forma di riduzione in schiavitù;

R) Io non credo che i nostri Padri fondatori fossero dei terroristi;

S) Io non sono una terrorista, né interna né di altro genere;

T) Io sono padrona del mio corpo e della mia mente, e le quote del valore creato dal mio lavoro abusivamente requisite, il denaro che rappresenta il corrispettivo del mio lavoro, il patrimonio frutto del mio sudore, confiscati dall’AGENZIA FEDERALE DELLE ENTRATE o da qualsiasi altro Autore di illeciti attraverso procedure fraudolente, nel momento in cui risultino riscossi dall’AGENZIA FEDERALE DELLE ENTRATE vengono impiegati per sovvenzionare il sistema monetario privato della FEDERAL RESERVE, circostanza che fa sorgere il mio diritto contrattuale ad una RESTITUZIONE nell’ambito di ogni eventuale azione di ripetizione del sudato patrimonio;

U) Io sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, insieme a chiunque altro rivestito della medesima qualità e legittimazione da me detenute, sono tenuta attualmente in uno stato di asservimento contro la mia volontà, alla stregua di una schiava, sulla base di dichiarazioni mendaci relative a fatti sostanziali che vengono rese nella consapevolezza della loro falsità, con temeraria spregiudicatezza, senza che coloro che mi tengono soggiogata contro la mia volontà dispongano di alcuna ragionevole evidenza che autorizzi a credere nella loro veridicità, con l’obiettivo di spingermi a riporre fiducia in tali menzogne, su cui avevo in precedenza fatto affidamento a mio discapito, mediante la dissimulazione di pratiche commerciali ingannevoli, mediante atti di cessione del mio patrimonio, del frutto del mio lavoro, di qualsiasi genere o natura, della mia partecipazione azionaria primaria, volti a frodare me, in qualità di CREDITRICE, ostacolando, rinviando la RESTITUZIONE e il risarcimento del controvalore annesso al capitale di mia proprietà, prelevato e impiegato dalla FEDERAL RESERVE per sovvenzionare i suoi sistemi monetari privati;

V) Io sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, sono stata sottoposta a PROCEDURA FALLIMENTARE e dichiarata INSOLVENTE ai sensi della P.L.*** 88-243, Volume 77 pagina 630, artt. 1-201 (24); da tutti i Decreti attuativi: n. 2040 del 9 marzo 1933, n. 2039 del 6 marzo 1933, dalla House Joint Resolution**** n. 192 del 5 giugno 1933 e successive modifiche che hanno sospeso il diritto giuridico e politico di Heather Ann Tucci-Jarraf a saldare, estinguere i propri debiti mediante risorse del sistema monetario legale pubblico, regolato dalla stessa legge che ha istituito ogni qualsivoglia ente od organismo governativo.

Non mi risulta, al momento, che tale rischio di bancarotta o di insolvenza possa produrre effetti a mio carico tali da ridurmi come in uno stato di asservimento involontario, nel quale potrei essere obbligata ad eseguire prestazioni a scomputo del debito, a causa della mia incapacità di pagare. Ora pertanto so che l’incapacità di pagare è determinata da tale procedura legale, in cui sono tenuta all’oscuro del fatto che un simile meccanismo di scomputo potrebbe rendermi schiava del sistema monetario privato gestito dalla FEDERAL RESERVE e dal DIPARTIMENTO DEL TESORO DEGLI STATI UNITI, in forza delle norme della Legge sui poteri di guerra;

________________________
* Sentenza Stati Uniti c. Kozminski, 488 US 931 (1988) N. 86-2000, pronunciata il 29 giugno 1988. “Considerato nell’ambito della procedura penale, ai sensi dell’art. 241 o dell’art. 1584, il termine ‘servitù forzata’ designa necessariamente una condizione di servitù nella quale la vittima viene costretta a lavorare per la parte convenuta (IRS) mediante l’uso o la minaccia della contenzione fisica o di lesioni fisiche, in forza di norme di legge o di un procedimento giudiziario. Questa definizione comprende i casi in cui la parte convenuta tiene la vittima (me) in uno stato di servitù suscitando in lui o in lei il timore di una tale contenzione fisica o di lesioni o di una coercizione legale”.

W) Procedure negoziali e legali fraudolente – nell’ambito delle quali il mio lavoro, il patrimonio frutto del mio sudore, le aliquote abusivamente prelevate dai proventi derivanti dal mio lavoro, vengono riscossi avvalendosi della coercizione e della forza, attraverso minacce volte a suscitare in me il timore di patire danni o lesioni, laddove esigessi la restituzione dei miei beni patrimoniali – danno luogo ad uno stato di asservimento contro la mia volontà, ad una condizione di peonaggio a favore di tali sistemi di riduzione in schiavitù;

X) Che la FEDERAL RESERVE agisce in veste di acquirente finale del mio capitale, impiegato per sostenere i suoi sistemi monetari privati, laddove l’acquisto o l’utilizzo del mio capitale da parte di ogni eventuale soggetto rappresenta ciò su cui si fonda il contratto nonché il Titolo contrattuale nei confronti della FEDERAL RESERVE, ivi compresi tutti i suoi organismi articolati nonché il suo sistema di cariche sociali incrociate (c.d. “interlocking directorates”), per rivendicare, mediante precisa richiesta, la RESTITUZIONE del valore prelevato dai fondi in essere;

Y) Che io sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, mi affido agli specifici poteri da cui sono regolati la FEDERAL RESERVE, i governi nonché gli accordi commerciali, per far valere i miei diritti contrattuali, da cui scaturiscono obblighi tassativi, dal momento che i titoli degli Stati Uniti sono esecutivi ed esigibili senza condizioni di sorta nei confronti della FEDERAL RESERVE;

Z) Che Heather Ann Tucci-Jarraf, in quanto titolare di diritti riservati, è tutelata dalle leggi del Commercio internazionale applicate dalla Corte internazionale di Giustizia dinanzi alla quale i suoi ricorsi per elevare PROTESTO COMMERCIALE sono azionabili, sulla base di debita verifica, rispetto ad ogni singola eventuale quota capitale correlata al suo lavoro, ovunque sia collocata in virtù di strumenti finanziari di trasferimento di qualsiasi genere; e che,

_______________________
** Public Law  ****Risoluzione congiunta del Senato

AA) Io sottoscritta, Heather Ann Tucci-Jarraf, dichiaro – fermo restando che questa mia asserzione si fonda sulla fede pubblica di atti notori – che LA MANCATA RESTITUZIONE, A FRONTE DI DOMANDA IN MERITO ALL’USO DEL MIO CAPITALE, INTEGRA GLI ESTREMI DELLA RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ INVOLONTARIA NEI CONFRONTI DEL SISTEMA MONETARIO PRIVATO POSSEDUTO E GESTITO DAL SISTEMA DELLA FEDERAL RESERVE, NONCHÉ NEI CONFRONTI DI OGNUNO DEI SUOI SINGOLI PROPRIETARI EFFETTIVI, QUALE CHE SIA LA LORO NATURA, E AI SENSI DI QUALUNQUE GENERE DI CONTRATTO O DI ACCORDO DI SORTA, VERO O PRESUNTO.

La sottoscritta si riserva tutti i diritti in ordine alla determinazione definitiva e tassativa delle definizioni e delle dichiarazioni d’intenti formulata dalla medesima nel documento presente, in quelli ad esso allegati, da esso derivanti o ad esso correlati. Resa il giorno 27 di luglio dell’anno 2011, sotto pena di spergiuro, in conformità alle leggi degli Stati Uniti 28 USC 1746(1)*, e dello Stato di Washington, mediante firma qualificata, A.R.R**:

Certificazione d’Identità
In data 27 luglio 2011, avanti a me, una terza parte indipendente che agisce in veste di testimone in nome e per conto della Contea di Pierce, Stato di Washington, è personalmente comparsa Heather Ann Tucci-Jarraf, una donna in carne ed ossa, della cui identità sono certo sulla base della documentazione mostratami. Detta identità corrisponde alla parte il cui nome risulta sottoscritto in calce al documento qui accluso e tale persona mi ha confermato che Heather Ann Tucci-Jarraf, un essere vivente donna, ha steso il contenuto del medesimo nel possesso della sua piena capacità di agire e che, mediante la firma da lei apposta in calce al documento, la suddetta Heather Ann Tucci-Jarraf, un donna in carne ed ossa, ha stipulato per ciò stesso detto atto.

Io sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge dello Stato di Washington per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, certifico che quanto riportato nel capoverso qui sopra risponde al vero ed è corretto.

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e la traduzione in Italiano

Affidavit of Heather Ann Tucci Jarraf (EN)
Dichiarazione Giurata (ITA)

 


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