1948 Grande Inganno della Costituzione: nessun Re firmò, nessuna ratifica fu mai emessa, eppure fu imposta come legge suprema. Scopri come il GOVERNO ITALIANO ha ingannato e tradito tutto il popolo, perché questo cambia tutto, per sempre.

1948 Grande Inganno della Costituzione Italiana: Il documento che nessun giurista ha osato scrivere

Perché la Costituzione del 1948 è giuridicamente nulla?
La cosiddetta “COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA”, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, non possiede alcun valore giuridico formale in quanto mai promulgata secondo le regole vigenti al momento della sua redazione.

Ecco i motivi fondamentali e inoppugnabili:

  • Nessuna ratifica regia o reale fu mai apposta all’atto costituente, né da Re né da Luogotenente con delega legittima;
  • La procedura imposta violò lo Statuto Albertino, legge fondamentale del Regno d’Italia mai formalmente abrogata e tuttora giuridicamente vigente, la quale prevede espressamente che solo il Re può sancire e promulgare le leggi. Nessuna autorità regale legittima intervenne in tal senso.
  • Non esiste alcuna prova giuridica valida di una promulgazione conforme ai principi di legalità formale richiesti dal diritto allora vigente.

Il risultato è chiaro: la Costituzione del 1948 è nulla ab origine.
Non illegittima. Nulla. Come se non fosse mai esistita.

ESEMPIO per comprendere:
C’è una scuola, essa ha un PRESIDENTE che ha sempre fatto le regole e tutte le regole scritte nel regolamento sono valide solo se firmate da lui. Nessun altro può cambiarle.

Un giorno, il Preside decide di uscire di scena, si mette d’accordo di nascosto con due professori suoi amici, e gli dice:

Fate finta che io non ci sia più. Fate sembrare che sono andato via, anche se decido ancora io da dietro le quinte. Mettete su un voto tra gli studenti… ma il risultato lo sappiamo già. Così sembra tutto regolare.

I due professori allora:

  • organizzano un finto referendum, ma non controllano davvero chi vota,
  • decidono in anticipo il risultato,
  • stampano un nuovo “regolamento della scuola”,
  • e lo appendono in bacheca senza la firma del Preside.

Poi vanno nelle classi e dicono:

Ecco! È tutto cambiato! Adesso queste sono le nuove regole. Il Preside con le sue regole non c’è più, adesso gestiamo noi; gli studenti, contenti, applaudono.

Ma nessuno si accorge che:

  • Non c’è nessuna firma valida,
  • Il Preside non ha mai scritto o firmato la fine del vecchio regolamento,
  • Le nuove regole non rispettano le regole vecchie,
  • Il voto degli studenti è stato solo una finta per far sembrare tutto “democratico”.

Che succede?

  • Gli studenti ubbidiscono, perché pensano sia tutto vero.
  • I professori fanno finta che le regole siano cambiate, ma sanno che legalmente non valgono nulla.
  • Il Preside controlla ancora tutto da lontano, ma senza responsabilità e con tanti benefici.

La verità sulla mancata legittimità formale

Il testo costituzionale fu approvato dall’Assemblea Costituente ma mai promulgato da un’autorità regale legittima. Umberto II, figlio del Re Vittorio Emanuele III ( ricordiamo che la legittimità dinastica dei Savoia è nulla, non sono mai stati RE de Jure) , fu nominato Luogotenente Generale del Regno nel giugno 1944 e divenne Re il 9 maggio 1946, quando suo padre abdicò. Tuttavia, egli non esercitò mai alcuna funzione di ratifica della Costituzione né come Luogotenente, né come Re.

Esempio chiaro:
Se il preside di una scuola nomina uno studente rappresentante, e questo firma un regolamento scolastico senza l’approvazione ufficiale del consiglio d’istituto, quel regolamento non ha alcun valore, è nullo. Così è accaduto per la Costituzione del 1948.

La transizione forzata e non ratificata

La transizione forzata mai ratificata

La transizione forzata mai ratificata

Il cosiddetto passaggio da Monarchia a Repubblica avvenne tramite il referendum del 2 giugno 1946, ma l’intero procedimento manca di ogni legittimità giuridica formale.
L’esito fu contestato sin da subito per gravi irregolarità (assenza di sezioni estere, schede dubbie, mancate verifiche notarili) e non venne mai ratificato da alcuna autorità sovrana.
Umberto II, succeduto al trono il 9 maggio 1946, non firmò alcun atto di accettazione, né emanò decreti né rinunciò ufficialmente alla sovranità. La sua partenza in esilio non equivale in alcun modo a una ratifica legittima.

Inoltre, non esiste alcun atto formale, legittimamente promulgato, che abbia abrogato lo Statuto Albertino, la legge fondamentale del Regno d’Italia.
Secondo gli articoli 3, 7 e 10  dello Statuto, solo il Re può promulgare le leggi, comprese quelle costituzionali. Nessuna autorità regale esercitò tale funzione.

Il successivo Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, fu nominato con un decreto luogotenenziale (D.Lgs.Lgt. 98/1946), privo di potere costituente.
Egli non possedeva giuridicamente le prerogative regie, non ricevette alcuna delega da un Sovrano legittimo, e quindi non era abilitato né a promulgare né a sostituire una Costituzione.

Il risultato è inoppugnabile:
La Repubblica fu proclamata senza fondamento giuridico valido;
La Costituzione del 1948 è nulla ab origine, mai ratificata secondo le norme vigenti dell’epoca;
Lo Statuto Albertino resta tuttora vigente de jure, mai abrogato da un atto legittimo, e sospeso solo per consuetudine politica e apparenza.

MORALE:

Se le nuove regole non sono firmate da chi ha davvero il potere,
se nessuno cancella quelle vecchie nel modo giusto,
allora quelle nuove non valgono nulla, anche se tutti fanno finta che siano valide.

È come se tu scrivessi le regole della scuola in bagno, le attaccassi in corridoio… e tutti iniziassero a seguirle solo perché hai detto “ho fatto un sondaggio”.

Statuto Albertino: le regole dimenticate

Lo Statuto Albertino, mai formalmente abrogato e tutt’ora giuridicamente vigente de jure, rimase applicato de facto fino al 31 dicembre 1947. Stabiliva che:

  • Art. 3: il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere;
  • Art. 7: al Re solo spetta la sanzione e la promulgazione delle leggi.
  • Art. 10: La proposizione delle leggi appartiene al Re e alle due Camere.

Pertanto, ogni legge costituzionale necessitava della firma del Re per essere valida. Nessuna firma reale fu mai apposta.

Se una legge non segue le regole per essere approvata, quella legge è nulla. Non solo è “illegittima”. È come se non esistesse proprio.

La XV disposizione transitoria: la prova che l’ordinamento precedente non fu mai abrogato

La XV disposizione transitoria e finale della Costituzione del 1948 stabilisce testualmente:

Fino alla revisione degli statuti speciali della Sicilia, della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, restano in vigore le norme precedenti.

Questa frase, apparentemente tecnica, contiene una verità giuridica dirompente.

  • La stessa Costituzione riconosce esplicitamente l’esistenza e la validità dell’ordinamento precedente, cioè quello monarchico regolato dallo Statuto Albertino, e non lo dichiara mai formalmente abrogato.
  • L’espressione “restano in vigore le norme precedenti” implica che le leggi anteriori al 1948 non sono state cancellate, ma continuano a produrre effetti legali in mancanza di una revisione espressa.
  • In particolare, per le Regioni a Statuto Speciale, la Carta costituzionale non ha mai sostituito integralmente il corpo normativo preesistente, ma si è limitata a “convivere” con esso, confermando che l’ordinamento monarchico non fu mai legalmente superato.

Conclusione giuridica:

La XV disposizione è una confessione implicita ma chiara:

L’ordinamento del Regno d’Italia – fondato sullo Statuto Albertino – non fu mai abrogato con atto legittimo, e la Costituzione del 1948 fu imposta senza annullare il precedente sistema secondo le regole vigenti.

Nessuna continuità giuridica: la Costituzione fu un atto politico strategico

Il passaggio dal Regno d’Italia alla Repubblica Italiana non fu una modifica formale dell’ordinamento monarchico, bensì l’imposizione di un nuovo assetto istituzionale attraverso una procedura giuridicamente nulla, orchestrata da poteri politici e religiosi senza alcun rispetto delle regole vigenti all’epoca.

La Costituzione del 1948 non fu ratificata da alcuna autorità regia legittima, né promulgata secondo quanto previsto dallo Statuto Albertino, che era e rimane giuridicamente in vigore.
Non ci fu alcun atto ufficiale di trasferimento di sovranità, né abrogazione legittima dello Statuto.

Il cosiddetto “referendum” del 2 giugno 1946 fu una messa in scena organizzata per dare parvenza di scelta popolare, e fu:

  • gestito da soggetti già d’accordo sul risultato,
  • privo di verifiche notarili regolari,
  • mai ratificato dal Re o da autorità regale.

L’intera operazione fu quindi un occultamento strategico, non una rivoluzione democratica.
Il popolo non fu chiamato a decidere con consapevolezza, ma fu indotto a credere di aver scelto, mentre tutto era stato già deciso.

La narrativa della “continuità giuridica” tra Monarchia e Repubblica è dunque una costruzione retorica, non fondata su alcun atto formale, valido e legittimo.
La Costituzione non è la prosecuzione del precedente ordinamento: è la sostituzione occulta, imposta senza fondamento giuridico valido.

F.A.Q. POSSIBILI DOMANDE

1. La Corte Costituzionale può validare la COSTITUZIONE ITALIANA?
La Corte Costituzionale non è legittimata a giudicare la validità della Costituzione, poiché la sua esistenza deriva proprio da essa. Si verifica qui un evidente paradosso: un ente non può validare se stesso.

2. Se non fu mai firmata da un’autorità legittima, su cosa si basa la validità della Costituzione?
Il diritto non si fonda sul tempo ma sulla forma. Nessuna autorità legittimata ratificò il testo. Nessuna norma consente la validità per consuetudine di una Costituzione.”

3. È applicata da decenni: è valida?
No. In diritto, la forma è sostanza. Una norma non promulgata secondo le regole vigenti è nulla.

4. Chi doveva firmarla per renderla valida?
Il Re (fino al 9 maggio 1946) o il Luogotenente, con delega regia. Nessuno dei due lo fece.

5. Umberto II ha mai firmato la Costituzione?
No. Non firmò né da Luogotenente né da Re.

6. La Repubblica Italiana è illegittima?
Sì, per nullità ab origine dell’atto costituente non promulgato.

7. Dove trovare fonti ufficiali?

8. I Savoia erano legittimi re?
No, non ottennero mai i tre consensi dinastici. Il loro regno era formalmente e spiritualmente incompleto.

9. Possiamo sanare oggi la Costituzione?
No. Una nullità ab origine non è sanabile.

10. Se non è valida, dobbiamo rispettarla?
È nulla e in quanto tale no ha motivo di esistere, ma occorrono strumenti, notifiche e autodeterminazione per non subirne gli effetti pratici IMPOSTI da chi agisce per apparenza di legalità.

9. Se non è valida, rischiamo denunce?
Non per il solo fatto di contestarla. Ma se si agisce senza preparazione, si può incorrere in sanzioni per VIOLAZIONE APPARENTE di norme.

10. I giuramenti SOLENNI promessi da uomini e donne delle FORZE ARMATE alla COSTITUZIONE ITALIANA e alla REPUBBLICA sono giuridicamente validi?
I giuramenti prestati alla Repubblica Italiana e alla Costituzione del 1948 sono nulli ab origine, perché:

  • L’oggetto del giuramento (la Costituzione) è giuridicamente nullo, mai ratificato da autorità sovrana legittima.
  • La Repubblica non ha successione legittima dal Regno, quindi non può vantare legittimità giuridica autonoma.
  • Un giuramento privo di fondamento giuridico valido è privo di effetti vincolanti anche in diritto pubblico.
  • Quando c’è malafede e inganno, il giuramento è nullo.

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