Cartolarizzazione del capitale Umano: il segreto svelato e prima di procedere, definiamo la parola CARTOLARIZZAZIONE. Essa è una tecnica di finanziamento che permette di mobilizzare un pool di attività iscritte in bilancio (liquide o parzialmente liquide) convertendole in attività negoziabili attraverso l’emissione di Asset-Backed Securities. […] Fonte: Money.it
CARTOLARIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO: CHE COSA RAPPRESENTA IL CERTIFICATO DI NASCITA?
Nel post precedente, “Atto di Nascita”, abbiamo spiegato come viene creato e a cosa serve il CERTIFICATO/ATTO DI NASCITA. Il certificato di nascita è un documento necessario che permette di registrare la venuta al mondo di un nuovo nato e la sua identificazione tramite dati univoci ed inequivocabili.
Dal momento in cui viene in-scritto nei registri dello Stato civile, viene inserito nell’Anagrafe del Comune di RESIDENZA, in quanto ATTESTATO DI NASCITA e relativo deposito “Fascicolo anagrafico di nascita viva”, Rif N. XXX P.I S.A/B anno XXXX.
Il numero del Fascicolo anagrafico di nascita viva è recuperabile o dal proprio certificato/Atto di nascita o dalla propria Carta di Identità, vedi immagine sotto:
Apriamo una parentesi a riguardo, durante questi passaggi avviene la prima azione in FRODE dove il Prenome e Cognome del nascituro viene trasformato Forzosamente e Consapevolmente in COGNOME NOME (Caratteri interamente in maiuscolo), trasformando cosi’ l’ORIGINALE homo in PERSONA (DEMINUTIO CAPITIS MAXIMA), in poche parole uno SCHIAVO.
Art. 6 Codice Civile:
Ogni persona ha diritto al nome che le e’ per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
*La legge si riferisce alle PERSONE, non agli homines (uomini e donne).
ATTO DI NASCITA E CAPITALE UMANO
ATTO DI NASCITA dello Stato e relativo deposito “Fascicolo anagrafico di nascita viva” Rif N. XXX P.I S.A anno XXXX (vedi img sopra), rappresenta l’avvenuta registrazione, “ricevuta di magazzino”, e il pegno, dallo stesso rappresentato (il nascituro, futuro adulto), a GARANZIA di un TITOLO OBBLIGAZIONARIO emesso dal Dipartimento del Tesoro, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE (MEF).
Vediamo nel dettaglio cosa significa:
La creazione del TITOLO OBBLIGAZIONARIO, avente come garanzia il valore effettivo e potenziale del neo-nato, rappresenta la CARTOLARIZZAZIONE del CAPITALE UMANO; il Titolo Obbligazionario ha un codice identificativo ISIN rilasciato dalla BANCA d’ ITALIA.
Che cosa è il codice ISIN?
Il codice ISIN è un codice internazionale che identifica univocamente gli strumenti finanziari. La struttura del codice e le regole per la sua assegnazione sono stabilite dall’ISO (International Organization for Standardization) nello standard ISO 6166. Fonte:Banca D’Italia
Successivamente il TITOLO OBBLIGAZIONARIO viene acquistato dalla FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, e identificato da un Codice CUSIP, acronimo di Committee on Uniform Security Identification Procedures, il sistema CUSIP è di proprietà dell’American Bankers Association (ABA), ed è gestito da FactSet Research Systems Inc.
Cos’è il CUSIP?
Conosciuto correttamente come Committee on Uniform Security Identification Procedures, CUSIP definisce gli standard per il numero di identificazione di sicurezza alfanumerico che appare su tutti i titoli emessi in Nord America. Indicato come numero CUSIP, la serie è una combinazione di nove caratteri di numeri e lettere che viene utilizzata per facilitare il processo di compensazione di un’operazione, nonché per la liquidazione delle operazioni.
La creazione e la formazione dei numeri CUSIP è un processo di proprietà dell’American Bankers Association. Standard & Poor’s gestisce l’amministrazione dei numeri CUSIP. Sotto la direzione di queste due organizzazioni, il CUSIP Services Bureau gestisce il processo di numerazione dei titoli assegnati ai prodotti realizzati negli Stati Uniti e in Canada.[…]
Fonte: spiegato.com
N.B.:
Casualmente sulla traccia 2 della banda magnetica delle TS-CNS della nostra Tessera Sanitaria è registrato il nostro CODICE FISCALE con codifica ABA (American Bankers Association): –> Vedi Documento codifica ABA Qui
I Codici ISIN e CUSIP identificano quindi il/i Fondi Comuni d’ Investimento (Mutual Funds) agganciati all’ATTO DI NASCITA:
NOME COGNOME(BC [ITA]-XXX-anno di nascita [ATTI DI NASCITA, CITTA’]) CUSIP: XXXXXXXXX, ISIN: XXXXXXXXXXXX,
e ad OGNI documento rilasciato dalla AZIENDA ITALY REPUBLIC OF al DEBITORE COGNOME NOME (es. ROSSI MARIO), il cui Amministratore Nome Cognome (es. Mario Rossi), autorizza, CON LA PROPRIA FIRMA, inconsapevolmente, l’ accesso a detti Mutual Funds, da parte dei Pubblici Funzionari (Sedicenti), PER OGNI CONTRATTO, IPOTECA, MUTUO, PRESTITO, CASO GIUDIZIARIO, ASSICURAZIONE, CARTE DI CREDITO, EROGAZIONE SERVIZI TELEFONICI, ASSICURAZIONI, ecc… in cui è richiesto il CODICE FISCALE o altro DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE.
I Titoli vengono scambiati per la richiesta di prestiti alla FEDERAL RESERVE BANK di New York, che li acquista in sconto (vedi 1099 OID Form), e ne affida la gestione in Trust come Mutual Funds alla DEPOSITORY TRUST COMPANY (DTCC), 55 Water Street New York City, che li scambia al 750 Stock Exchange.
La CARTOLARIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO, e non solo, è uno degli strumenti utilizzati per il regolamento di TUTTI I DEBITI PUBBLICI E PRIVATI, della pseudo REPUBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC OF), anche nei confronti, e non solo, della UNITED STATES “VESSEL” (Il vascello delle Nazioni Unite), contratti anche per far fronte alla ricostruzione dopo le due guerre mondiali, anche, e non limitata al pegno, all’ipoteca, all’ eredità, alla res, all’energia, e a tutti i prodotti da essi derivati, compresi, e non limitati a:
NOME COGNOME ;
COGNOME NOME ;
Nome COGNOME;
COGNOME Nome,
Nome Cognome,
Cognome Nome
e qualsiasi variazione/derivazione ortografica dello stesso, utilizzati per scopi commerciali, regolamentati dalla legge Commerciale Internazionale del Codice Commerciale Uniforme UCC, nonché tutti i contratti, accordi e firme e/o approvazioni, facsimile , nome del proprietario digitato, stampato o fotocopiato, basato su “STRAWMAN”, Ens legis /Trust, descritto come DEBITORE, “FRANCHAISEE” dell’ AZIENDA MADRE ITALY REPUBLIC OF.
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INFO ADDIZIONALI
AZIENDA PRIVATA ITALY REPUBLIC OF, alias REPUBBLICA ITALIANA
Iscrizione dell’AZIENDA GOVERNO ITALIANO nel registro Pubblico Washington, D.C. (District of Columbia): –> ITALY REPUBLIC OF;
Art. 10 della Costituzione ITALIANA
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici [cfr. art. 26]. […] Fonte:Senato ITA
*Ricordiamo che la COSTITUZIONE ITALIANA non è pubblica, del popolo Italiano, fu privatizzata nel 1948, quindi il popolo Italiano paga le Royalty a degli uomini e donne che non hanno nulla a che vedere con il popolo italiano:
Quando è entrata in vigore la costituzione italiana?
1º gennaio 1948;
SENTENZA N. 48, ANNO 1979 (Sentenza Russell)
Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che venissero ad esistenza dopo l’entrata in vigore della Costituzione, che il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall’art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione (art. 1, secondo comma e Titolo VI della Costituzione). –> Leggi Documento SENTENZA N. 48, ANNO 1979 (Sentenza Russell);
Significa che tutta la normativa Italiana è già conformata alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
Diritto internazionale generalmente riconosciuto La Uniform Law Commission fu costituita nel 1892 in parte per creare leggi commerciali uniformi. La Legge sugli strumenti negoziabili uniformi fu approvata nel 1896 e presto promulgata in ogni stato. Seguirono presto altre leggi commerciali: l’Uniform Sales Act e l’Uniform Warehouse Receipts Act nel 1906; l’Uniform Bills of Lading Act e l’Uniform Stock Transfer Act del 1909;
e l’Uniform Conditional Sales Act nel 1918. L’ULC si assunse ufficialmente il compito di redigere un codice completo per fornire linee guida per tutte le transazioni commerciali nel 1940. Nel 1942, l’ULC e l’American Law Institute si unirono in una partnership che metteva tutte le componenti leggi commerciali insieme in un Codice commerciale uniforme completo che fu offerto, (da non confondere con emanato), agli stati per la loro considerazione nel 1951.
Bolle Papali: le seguenti informazioni si preannunciano essere d’importanza storica. Prendendo conoscenza del background storico, politico ed economico dietro questa operazione legale epocale, vi potrete rendere conto da soli delle enormi implicazioni giuridiche e sociali derivanti dal pignoramento delle Corporation mondiali e le implicazioni che nel lungo periodo, confluiscono in un nuovo paradigma della condizione umana.
Bolle Papali Unam Sanctam Ecclesiam I Bolla Papale
UNAM SANCTAM ECCLESIAM (1302 D.C.)
Papa Bonifacio VIII
La terra è mia
La proprietà non esiste
Gli uomini sono tutti morti in mare
Le figure del Trust
Garante: Dio
Disponente: I Gesuiti, istituiti dai Veneziani, tramite l’Ordine dei Frati Francescani Minori, Ordine dei Gesuiti
Amministratore: Bonifacio VIII
Beneficiari: Cristiani
Tutto del Vaticano
“Dio” ha affidato tutti i titoli e le proprietà della Terra al Vaticano.
La famosa Bolla Papale di Bonifacio VIII costituisce forse l’ultimo episodio del conflitto plurisecolare tra potere spirituale e potere temporale. Possiamo far risalire tale conflitto alla fine del V sec., alla dottrina delle “Due Spade”(oggi DOD DOCTRINE OF DISCOVERY, annullata e ripudiata il 30 marzo 2023), articolo pubblicato su Vatican News,, quella Spirituale e quella Temporale che appartengono rispettivamente al Vaticano ed al Re ma il secondo la potrà usare solo ed esclusivamente in favore della Chiesa.
Segue poi il Lascito di Costantino, altro inganno legato ad un documento falsificato di pugno da Papa Silvestro che, seppure scoperto nel 1440, non è mai stato annullato. Con esso L’imperatore avrebbe attribuito a Papa Silvestro ed alla Chiesa, più in generale, immensi lasciti e potere temporale su tutto l’Impero fino a Costantinopoli.
L’affermazione del Papa sull’Imperatore si conclude con le bolle papali. Usate negli anni in modo unilaterale per definire su misura i confini del recinto schiavista verso i popoli. Infatti, per il gioco delle Bolle Papali, assistiamo alla spartizione di Anime, Terre ed Uomini, fra Papa e Re.
Papa Bonifacio VIII si auto-dichiara abusivamente unico e legittimo erede di Noè e quindi di DIO, l’Arca di Noè viene equiparata alla Chiesa (osservate la dicitura ‘’navata centrale’’ delle chiese…).
Il Diluvio Universale viene utilizzato per creare un parallelo con il Diritto Marittimo che regola il traffico delle merci e, poiché noi siamo considerati sia merci che dispersi in mare dopo il diluvio e quindi dopo la nascita, voilà il gioco è iniziato!
Bolle Papali: II Bolla Papale
ROMANUS PONTIFEX (1454 D.C.)
Papa Niccolò V
Pieni poteri agli infanti del Portogallo
(invadere, ricercare, soggiogare, qualsiasi pagano diffondendo la fede)
Le figure del Trust
Garante: Pontefice
Disponente: La Curia Romana
Amministratore: Collegio dei Cardinali
Beneficiari: Gli infanti del Portogallo (tutti i Principi sulla terra dei Papa)
Tutti dichiarati Dispersi in Mare
Certificato dalla Bibbia come Codice di Diritto Nautico, siamo tutti dispersi in mare.
Pieni poteri agli Infanti del Portogallo (invadere, ricercare, soggiogare, qualsiasi pagano imponendo la fede cattolica)
Le terre vengono cedute a Re e nobili e la proprietà del singolo non esiste.
Bolle Papali: III Bolla Papale
AETERNIS REGIS CLEMENTIAS (1481 D.C.)
Papa Sisto IV
Concede il bene degli esseri umani che abitano sulla terra, considerandoli incompetenti, incapaci e soggetti ad amministrazione coatta
Le figure del Trust
Garante: Pontefice
Disponente: La Curia Romana
Amministratore: Collegio dei Cardinali
Beneficiari: Il Principe che regna sugli «infanti» uomini e donne assoggettati ad amministrazione coatta
Tutti dichiarati Morti, anche spiritualmente
Il Papa dunque reclama tutta l’autorità, tutta la proprietà, sia spirituale che temporale, fino a quando i “dispersi” torneranno a reclamare i loro diritti.
Il Papa concede ai Re il bene degli «esseri umani» che abitano sulla terra, considerandoli incompetenti, incapaci e soggetti ad amministrazione coatta, e riducendoli in schiavitù.
Dal 1537 sono state emanate altre bolle, a partire da papa Paolo III e la sua “LICET AB INITIO”, il cui contenuto sembra farsi “misterioso”…
I governi sono (erano) corporations. Il fenomeno dei Governi Aziendali è dimostrato non solo dal modo in cui i governi si comportano relativamente al Trust governativo (rivestendo cioè il ruolo di Beneficiario e non quello di Fiduciario), ma risulta anche dalla documentazione ufficiale: Gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, il Regno Unito, la Francia, l’Italia, il Brasile, il Giappone, il Sud Africa (e l’elenco potrebbe continuare…) sono tutte società private che gravitano alle dipendenze degli Stati Uniti, registrate come tali presso la SEC – Security & Exchanges Commissionamericana e operanti, in quanto tali, a nostre spese. “Il sistema” è di natura oligarchica, essendo orientato al solo profitto di “pochi” e sostenuto dal lavoro del resto della popolazione.
Bolle Papali: Persone = Corporation
Le persone sono (erano) Corporation. Al momento della registrazione all’anagrafe, il certificato di nascita firmato dai vostri genitori viene utilizzato dal Governo Aziendale per avviare un trust a vostro nome. Questo trust è utilizzato come collaterale per un conto di garanzia che viene creato e finanziato a vostro nome. Siete voi i beneficiari di questo trust, ma nessuno vi dice che esiste. Se non sottoscrivete un testamento entro il compimento del 7° anno di età, il Governo Corporativo vi dichiara defunti e in base al Diritto Marittimo siete ufficialmente considerati dal sistema come “dispersi in mare”.
Il Governo Aziendale assume quindi il controllo finanziario della vostra eredità patrimoniale e, consapevole del fatto che la maggior parte di voi vive oltre i 7 anni, continua a trattarvi come schiavi. I fondi generati dalla monetizzazione della vostra vita – usando voi stessi a garanzia – vi vengono prestati quando domandate finanziamenti bancari, mutui, ecc. Siete poi costretti a lavorare per ripagare al sistema i fondi più gli interessi. Legalmente, non avete alcun diritto perché siete considerati “deceduti” dall’età di 7 anni. Avete perso.
Informazioni distorte e occultate
I mass media sono lo strumento utilizzato dai Governi Aziendali per fare propaganda direttamente a casa vostra. I media sono usati per manipolare la percezione pubblica delle azioni e delle omissioni dei governi, per rafforzare norme sociali, limiti e comportamenti, e per vendervi ogni sorta di robaccia mediante la creazione di un bisogno e la fornitura di un prodotto che lo soddisfi. La cosa non è limitata soltanto ai media: la psicologia del vecchio paradigma è rafforzata anche dalle istituzioni educative e religiose. Società, governi e media dicono tutti le stesse bugie. Fanno tutti parte della stessa bestia.
Bolle Papali: Schiavizzazione di massa
Di conseguenza, la struttura economica mondiale è (era) un meccanismo per la schiavizzazione di massa. La schiavitù è un sistema in cui le persone sono trattate come proprietà e costrette a lavorare. Dal momento della loro cattura, acquisto o nascita, gli schiavi sono trattenuti contro la loro volontà e privati del diritto di andarsene o rifiutarsi di lavorare.
Il Diritto Marittimo: per comprendere l’argomento dobbiamo chiederci; “I soldi, i contratti, i titoli di stato, le transazioni tra aziende, da cosa sono regolamentati?
Tutto è regolamentato dalla Admiralty Law, il Diritto Marittimo o Legge dell’Ammiragliato, una LEGISLATURA INTERNAZIONALE PRIVATA che governa e regolamenta tutte le relazioni tra ENTITÀ PRIVATE che operano negli oceani e nei mari con navi o altre forme di commercio e trasporto.
Il Diritto Marittimo
Admiralty Law – Legge dell’Ammiragliato.
Le origini della Legge dell’Ammiragliato possiamo cercarle ai tempi dei Fenici, popolo di grandi navigatori e commercianti. In Italia diverse città’ sono di origini fenicie: Trani, Venezia, Gaeta etc.. ; seguendo la cronologia temporale sui libri di storia, dopo i fenici seguono i Romani.
I PRINCIPI DI DIRITTO MARITTIMO E LE FONTI NORMATIVE
[…] Come è noto, la disciplina legale riguardante i traffici marittimi, (il diritto marittimo), fonda le sue radici in tempi molto antichi attraverso i quali si sono venuti a radicare numerosi e ben specifici principi regolari; basti pensare che il più risalente testo legislativo in materia marittima è costituito dalle cd. “leggi di Hammurabi” di origine babilonese.
Tracce di leggi marittime sono rintracciabili anche presso i fenici ed i greci (si ricorda, ad esempio, la famosa “lex Rhodia”) ed anche nel diritto romano risultano presenti norme che si, già in allora, si occupavano delle navi e dei trasporti via mare.
Nel Medioevo il diritto marittimo appare ancora molto legato ai principi ed agli istituti di diritto romano: in particolare, nelle città marinare si assistette ad una fioritura di “Statuti” contenenti varie disposizioni a carattere amministrativo e marittimo.
Di notevole rilevanza è poi la raccolta di consuetudini seguite dal XIII al XVII secolo nel Mediterraneo occidentale, nota sotto il nome di Consolato del Mare, dove appaiono regole afferenti istituti di diritto marittimo privato. Si ricordano anche le “leggi di Wisby” nate nel Nord Europa ed i “Roles d’Oléron” nati sulle coste atlantiche francesi.
Ma il primo testo di leggi marittime di diritto privato e pubblico veramente unitario (a tal punto che si può ritenere l’inizio della moderna codificazione marittima) va rintracciata nel l’“Ordonnance de la Marine” nata in Francia nel 1681 a cui hanno attinto abbondantemente i vari testi normativi successivamente emessi anche nei territori italiani.
Con la conquista napoleonica venne imposto al Regno Italico il Codice di commercio francese fino a che, con l’unificazione del Regno d’Italia, venne pubblicato il Codice di commercio italiano (R.D. 25 giugno 1865, n. 2364 poi modificato con R.D. 31 ottobre 1882, n. 1062) che dedicava al commercio marittimo il libro secondo, nonché il Codice per la marina mercantile (R.D. 25 giugno 1865, n. 2360) che contemplava norme amministrative, internazionali, penali e processuali riguardanti la navigazione marittima (modificate con R.D. 24 maggio 1877, n. 3919, ripubblicate in un testo unico con R.D. 24 ottobre 1877, n. 4146 ed implementate con un regolamento nato con R.D. 20 novembre 1879, n. 5166).
Nel secolo successivo ebbero poi inizio ampi e complessi studi di rielaborazione normativa del settore che portarono all’approvazione dell’attuale Codice della navigazione con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 il quale costituisce la basilare fonte normativa esistente nel nostro ordinamento giuridico.
Il Diritto Marittimo: il Codice della navigazione
Il codice della navigazione, promulgato nel 1942, certamente costituisce il corpo normativo di diritto interno più ampio e generale giacché contiene un’articolata disciplina di numerosi istituti tipici del diritto marittimo (oltre che della navigazione interna ed aerea).
Pur configurandosi come legge ordinaria (cioè come legge che nell’ambito del nostro ordinamento giuridico ha una valenza inferiore a quella della legge speciale), il Codice della navigazione può considerarsi la norma “specialistica” per eccellenza in quanto destinata a regolamentare ben specifici settori, ovvero quello della navigazione marittima, interna ed aerea.
Nell’ambito dei settori sopra delineati pertanto il Codice della navigazione, (il Diritto Marittimo), assume una valenza primaria rispetto ad altre norme di carattere più generale esistenti nel nostro ordinamento e sottolinea la specialità della materia e l’autonomia riconosciuta al settore.
In particolare, il codice assume un’importanza fondamentale nell’ambito della disciplina marittima e trova applicazione in tutta una serie di rapporti che nascono e si esauriscono nell’ambito del territorio nazionale o che fanno capo a situazioni collegate a navi italiane.
Le norme contenute nel codice sono molto articolate e complesse giacché non solo toccano tutti i rami del diritto ma affrontano anche svariate tematiche legate a numerosissimi istituti marittimi che si sono via via sviluppati. Così il codice – nella parte che qui interessa, ovvero quella marittima – prevede norme di diritto privato, pubblico, amministrativo, penale, processuale, internazionale ecc. riferite ai traffici marittimi.
Quanto ai contenuti, si ricorda brevemente che il codice disciplina nel libro primo l’ordinamento amministrativo nella navigazione (ivi compreso, tra gli altri, il demanio marittimo, la polizia ed i servizi nei porti, il personale della navigazione, la registrazione delle navi, il regime dell’arrivo e della partenza delle navi);
nel libro secondo, sono regolati i profili afferenti la proprietà navale e l’armamento (ivi compresa la costruzione di navi, le figure dell’armatore, del raccomandatario, del comandante e dell’equipaggio con relativo contratto d’arruolamento);
nel libro terzo sono poi disciplinati numerosi aspetti legati alla gestione della navi (tra cui, i contratti di utilizzazione delle navi, l’avaria comune, l’urto fra navi, il soccorso, il recupero ed il ritrovamento di relitti, le assicurazioni marittime, i privilegi e le ipoteche) mentre, nel libro quarto, compaiono varie disposizioni processuali (tra cui le cause marittime, la liquidazione delle avaria marittime, la procedura di limitazione del debito dell’armatore, l’esecuzione forzata e le misure cautelari). […] Estratto da “I principi di diritto marittimo e le fonti normative”
Legge dell’Ammiragliato – Admiralty Law – Il Diritto Marittimo
Abbiamo ampiamente parlato della Legge dell’Ammiragliato – Admiralty Law – Il Diritto Marittimo e molti di voi si stanno chiedendo: “che cosa c’è di strano in tutto questo? La legge del mare disciplina il transito delle MERCI in mare. Cosa a a che fare il Vaticano con tutto questo?”.
Il Diritto Marittimo si applica al trasporto delle Merci in mare e non via TERRA, ecco che entrano in gioco l’argomento “BOLLE PAPALI” e successivamente le frode dei Certificati di Nascita; con le BOLLE PAPALI la terra ferma viene considerata mare aperto e con la frode dei certificati di nascita homo viene trasformato in merce.