Dal Regno alla Repubblica inganno svelato: Un’indagine cruda e documentata svela il retroscena della transizione del 2 giugno 1946. Fu vera sovranità popolare o abile regia Reale? Atti ufficiali, omissioni e verità occultate. Leggi ciò che non ti hanno detto.
DAL REGNO ALLA REPUBBLICA INGANNO SVELATO
Il passaggio dall’Italia monarchica alla Repubblica, formalizzato dal referendum del 2 giugno 1946, fu ideato e diretto da Vittorio Emanuele III, che abdicò in favore del figlio Umberto II il 9 maggio 1946. Quest’ultimo, nominato luogotenente del Re, gestì la fase Referendum fino alla sua partenza il 12 giugno 1946. Il referendum è spesso presentato come un trionfo della sovranità popolare e della Demo-crazia, ma dietro questa narrazione ufficiale si nasconde un quadro complesso di omissioni, ambiguità giuridiche e simbolismi che oscurano la realtà. Qui sveliamo la verità documentata che nessuno ti ha mai raccontato.
Il Referendum Istituzionale del 2 Giugno 1946: Verità e Controversie
Il primo referendum istituzionale nella storia italiana vide il popolo chiamato a scegliere tra Monarchia e Repubblica. Secondo i dati ufficiali della Corte di Cassazione, ente Monarchico (18 giugno 1946), la forma di GOVERNO Repubblica ottenne il 54,3% dei voti contro il 45,7% per la Monarchia.
Fonti ufficiali:
- Delibera Corte di Cassazione 18 giugno 1946 (Gazzetta Ufficiale)
- Documenti del Governo provvisorio di Alcide De Gasperi
Nonostante ciò, è fondamentale sottolineare che Vittorio Emanuele III e il suo luogotenente Umberto II, non firmarono mai un atto formale di abdicazione. L’assenza di un atto scritto equivale alla legittimazione continua del Regno, poiché di fatto il GOVERNO MONARCHICO non cessò mai di esercitare i poteri e la sovranità non poteva passare al popolo.
La Corte di Cassazione: Tra Monarchia e Repubblica
Fondata nel 1865 durante il Regno d’Italia, la CORTE DI CASSAZIONE operava sotto il GOVERNO REALE. Il Re era capo dello Stato e la Corte il massimo organo giudiziario monarchico. Dopo il referendum e con l’entrata in vigore della COSTITUZIONE ITALIANA (1948), la CORTE DI CASSAZIONE mantenne il suo ruolo fingendosi sotto la nuova sovranità popolare, presieduta dal Presidente della Repubblica (Luogotenente del Re).
Riferimenti normativi:
- Legge istitutiva Corte di Cassazione (30 maggio 1865, n. 2248)
- Costituzione della Repubblica Italiana (1948), art. 104 e seguenti
Lo Statuto Albertino e l’Immunità Reale
Lo Statuto Albertino (1848) garantiva al Re un’immunità totale: era inviolabile, al di sopra di ogni procedimento giudiziario per atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Questo principio rifletteva la natura assoluta e costituzionale della Monarchia, proteggendo il sovrano da qualsiasi azione legale.
Statuto Albertino: Solo il Re poteva avviare modifiche di legge o Costituzione
Articoli chiave
- 7 – “Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.”
- 70 – “Il Re è capo supremo dello Stato: comanda le forze armate, dichiara guerra, firma trattati.”
- 10 – “La proposizione delle leggi appartiene al Re e alle due Camere.”
Senza la sanzione del Re, nessuna legge poteva entrare in vigore.
Significato giuridico Reale
- Il Re deteneva la sovranità e il monopolio dell’iniziativa legislativa e costituzionale.
- Le Camere non potevano modificare leggi né l’assetto dello Stato senza ordine formale del Re.
- Ogni processo legislativo doveva iniziare dal Re (prassi giuridica del Regno d’Italia, 1861–1946).
Conseguenze giuridiche
- Nessun organo (Parlamento, Governo, Assemblea Costituente, Cassazione) poteva legittimamente avviare riforme senza atto regio.
- Il referendum del 2 giugno 1946, la proclamazione della Repubblica e la Costituzione del 1948 sono viziati in origine: mai autorizzati dal Re.
Conclusione
Nel sistema dello Statuto Albertino, solo il Re poteva iniziare modifiche di legge e di Costituzione.
Senza un suo atto formale, qualsiasi cambiamento è nullo giuridicamente.
Fonti autorevoli
La Forma e la Sostanza Giuridica della Transizione
La Monarchia non fu mai abolita tramite una legge esplicita e Implicita, cessò, IN PARVENZA, “de facto” con il VIAGGIO di Umberto II e il finto riconoscimento del nuovo GOVERNO REPUBBLICANO. La Repubblica si affermò, con INGANNO, MALAFEDE e Alto tradimento, con la proclamazione della REALE Corte di Cassazione e l’entrata in vigore della Costituzione il 1º gennaio 1948.
Normativa di riferimento:
Continuità Simbolica e Cesura Costituzionale
La Repubblica ha ereditato molti simboli e cerimoniali della Monarchia per ragioni di continuità MONARCHICA e stabilità sociale. Il Presidente della Repubblica non è erede del Re né reggente del Regno, ma una carica di LUOGOTENENZA legittimata ad amministrare il regno in assenza del Re.
Esempi di continuità simbolica:
- Palazzo del Quirinale
Ex residenza dei Re d’Italia, ora sede ufficiale del Presidente della Repubblica. - Corazzieri
Scorta d’onore che conserva l’uniforme e il ruolo originariamente istituito per proteggere il sovrano. - Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Nato per sostituire l’Ordine della Corona d’Italia, ne mantiene struttura e funzione. - Bandiera Tricolore
Derivata dal Regno di Sardegna, con continuità storica nell’uso e simbolismo. - Carro Presidenziale Scoperto
Riprende il carro reale usato dai sovrani sabaudi nelle cerimonie ufficiali. - Inno Nazionale
“Il Canto degli Italiani” (Fratelli d’Italia), adottato nel 1946, ha radici risorgimentali e monarchiche. - Palazzo Madama
Utilizzato come sede del Senato della Repubblica, ex residenza nobiliare sabauda. - Stemma Nazionale
Pur cambiato, mantiene elementi araldici legati alla Casa Savoia, come la croce bianca su campo rosso. - La Guardia di Finanza
Forza armata istituita nel 1862 sotto la monarchia, conservata nella Repubblica con le stesse funzioni e simboli. - Il Tricolore Storico
Il vessillo della Guardia Nazionale di Milano e del Risorgimento è stato mantenuto e riconosciuto come simbolo patriottico. - Cerimonia del Giuramento
Molti riti formali, inclusi quelli del Presidente della Repubblica, derivano da cerimoniali reali. - Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
Ancora riconosciuto come ordine cavalleresco, anche se ora privo di potere politico. - L’uso del Palazzo Venezia
Simbolo storico del potere statale dal periodo monarchico, ancora utilizzato in cerimonie ufficiali. - Monete e Medaglie
Continuano a richiamare simboli e figure storiche del Regno d’Italia. - Il Corpo Diplomatico
Organizzazione e protocolli risalgono al Regno, mantenuti con adattamenti nella Repubblica. - Giuramento presidenziale con formula solenne simile a quella regia
- Insediamento al Quirinale accompagnato da fanfare e parate militari
Onorificenze di Origine Regia
Molte onorificenze REPUBBLICANE derivano da ordini cavallereschi monarchici, adattati nel nuovo contesto:
- Ordine al Merito della Repubblica (1951), sostituisce l’Ordine della Corona d’Italia
- Ordine Militare d’Italia, erede dell’Ordine Militare di Savoia
FAQ: Il Re d’Italia non ha mai abdicato: chi comanda davvero?
La CORTE DI CASSAZIONE era monarchica?
Sì. Nel 1946 la CORTE DI CASSAZIONE operava sotto il Regno d’Italia, quindi agiva per conto del Re, non del popolo. Il 18 giugno 1946, proclamò l’avvento della “Repubblica”, senza sentenza definitiva e in presenza di ricorsi pendenti.
La Corte non ha mai formalmente soppresso il Regno né dichiarato decaduto il sovrano. Ha solo ratificato un cambio amministrativo di gestione, senza autorità propria a farlo, quindi forma Viziata.
Il RE ha mai abdicato?
Vittorio Emanuele III non ha abdicato a favore del popolo, ma ha delegato i poteri a Umberto II come luogotenente del Regno (1944).
Umberto II non ha mai firmato alcun atto di abdicazione. Ha lasciato il territorio il 13 giugno 1946, ma non ha trasmesso la sovranità al popolo né a un altro organo costituito.
L’assenza di rinuncia formale e la mancata cessione della Corona implica che il comando resta al Re, anche se esercitato tramite “luogotenenti”, tra cui figura il cosiddetto “Presidente della Repubblica”.
Il Regno fu formalmente deposto?
Non esiste alcun atto giuridico valido che dichiari la cessazione del Regno d’Italia.
Il Presidente della Repubblica (Luogotenente del Re) può essere considerato un Amministratore del regno. Il Regno non è mai stato formalmente chiuso, quindi giuridicamente persiste.
Il fatto che non eserciti potere militare diretto non implica che sia decaduto.
L’esercizio può essere delegato (sempre sotto la visione del RE), non estinto, in assenza di atto valido e volontario di rinuncia del titolare legittimo.
La COSTITUZIONE è valida se non fu ratificata dal popolo?
Fu scritta da una assemblea costituente (Monarchica) selezionata, mai sottoposta a referendum popolare. Secondo il principio universale del consenso informato e della buona fede, qualsiasi contratto o legge imposto con dolo, inganno o omissione è nullo ab origine.
La mancata ratifica popolare unita all’assenza di abdicazione implica che la Costituzione è un documento interno alla CORPORAZIONE COMMERCIALE PRIVATA REPUBBLICANA, non del popolo sovrano, né del Regno legittimo.
L’articolo 1 COSTITUZIONE: “La sovranità appartiene al popolo”?
Frase ambigua. Dice: “[…] La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.[…]” Ma chi ha scritto questa formula? Non il popolo, ma una struttura preposta dal Regno. la sovranità del popolo è fittizia, subordinata, condizionata.
Non è il popolo che comanda. È la COSTITUZIONE a comandare sul popolo, e la COSTITUZIONE fu partorita da ISTITUZIONI MONARCHICHE in continuità operativa con il Regno.
CONCLUSIONE: CHI COMANDA?
- Il RE non ha mai abdicato.
- Il REGNO non è mai stato formalmente sciolto.
- La COSTITUZIONE non fu ratificata dal popolo.
- La REPUBBLICA è una finzione giuridica, una CORPORAZIONE amministrativa che gestisce le funzioni del Regno senza mai averne ricevuto legittima trasmissione di sovranità.
Il RE comanda, anche se non esercita potere visibile, in quanto nessuno ha mai ricevuto legittimamente la sua corona. Il Presidente della Repubblica è un luogotenente amministrativo dell’apparato REGIO travestito da Repubblica.
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Buongiorno , dimenticavo di farvi notare di vedere piazza Montecitorio dall’alto , si noterà una Menorah in bella vista . saluti
Buongiorno , vorrei esporre la mia ricerca sul nome Biancamano , cercherò di essere breve.
Prima voglio fare una premessa.
Il popolo Ebreo è sempre stato avvolto dal mistero e questo perché nella storia si è presentato sotto vari nomi e definizioni. Ma mettiamo alcuni punti certi. Il libro principale è la Bibbia e questa è un prodotto Babilonese, poi trapiantato in Egitto.
Il Sionismo attuale invece è un prodotto persiano , ecco spiegata l’ossessione attuale di Israele per l’Iran. Gli egizi chiamavano i persiani P.r.s.t. ( non pronunciavano la L ) ma se noi mettiamo la L avremo P.l.s.t. i nostri Palestinesi .
I Talmudisti erano i Farsi nome per persiani ma pure per Farisei. Erano patriarcali, erano ariani anche se il nome ariano ha origini italiche e non c’entra niente con il significato dato comunemente. Nell’antichità la storia si tramandava tramite il mito, quindi non ci sono punti di riferimento temporali .
Le prime forme religiose dei miti erano di tipo astronomico, quindi tutti i luoghi geografici menzionati non corrispondevano agli attuali. Ora passo ai Biancamano. Composto di due nomi BIANCA e MANO. Le terre da dove provengono i Savoia erano in tempi antichi abitate dai Galli o Galati. Gallo ( non c’entra niente il marito dela gallina ) deriva dal sumero LU.GAL uomo forte o nobile.
Il mito invece ci dice che il nome Galati deriva dal nome di Galate figlio di Ercole . GALA parola greca per LATTE dal sumero GA latte. Galate ci richiama Galatea e gli studiosi dicono riferito al color bianco latte dei galli. In realtà se applichiamo il mito astronomico ci ritroviamo con la nostra Galassia la via LATTEA. Ora alcuni passaggi linguistici . Latte in inglese MILK, in tedesco MILCH, in ucraino MOLOKO ( ricorda qualcuno ?). Ora in Yddish latte si dice MILKH ma questa parola significa pure RE, difatti in lingua ebraica abbiamo MLCH ( melech ).
E moloch? Deriva dal fenicio MOLCH che significa SANGUE. Una curiosità, il latte deriva dalla trasformazione del sangue. E adesso la mano. La mano è un simbolo fallico maschile, il dito medio alzato o il pugno col braccio a ombrello sono simbolismi maschili, difatti da mano deriva MAN in inglese ovvero uomo.
Man ha pur esso una origine sumera, MAN o AMANA stava ad indicare la divinità nel suo aspetto bipolare, maschile/femminile ecc.. . Ora in lingua ebraica la lettera alfabetica che corrisponde al concetto di divinità bipolare è la YUD ovvero la mano, è un simbolo di potere .
In lingua fenicia YDA’/YADA’ significava la conoscenza, gli ebrei YADAH lo intesero come lode , venerazione ma pure come USARE LA MANO.
In parole povere COLORO CHE USANO IL POTERE. Da YADAH il nome YHUWDAH / GIUDEO.
Saluti, scusate se sono stato lungo.
Ciao giuseppe,
il tuo contributo è senza dubbio denso di spunti e merita attenzione.
Hai tracciato un percorso ricco di connessioni linguistiche, storiche e simboliche che stimolano un confronto serio e articolato.
Considerata la profondità e la complessità delle tematiche che hai toccato e la necessità di verificarle punto per punto attraverso fonti incrociate e documenti comparati, credo sia opportuno proseguire l’analisi in uno spazio più adatto, dove possa emergere il valore del confronto in modo costruttivo e approfondito.
Nel frattempo, ho ritenuto significativo condividere il tuo intervento sui Biancamano, in quanto lo reputo stimolante e logicamente coerente. È un punto di partenza interessante per chi desidera esplorare percorsi meno battuti e approfondire le radici simboliche e genealogiche di certe famiglie storiche.
Spero tu posa rispondere a chi commenterà la tua informazione.
Grazie per aver messo valore alla informazione.
luigi.
Buonasera , quando ho trovato l’argomento della successione femminile non avevo ancora scoperto che era la famosa legge salica . L’ho trovata leggendo il Talmud e ricordo che il Talmud è alla base del sionismo non della religione ebraica originale ( matriarcale ) . Sono molti anni che ricerco in ambito linguistico le origini dei nomi e dei contesti storici . Il nome Salico pure ha una origine biblica , ora per brevità non sto a spiegare i passaggi palesi e nascosti dei nomi , dovrei scrivere un libro . Riguardo i Biancamano posso dirti con sicurezza che corrisponde al significato di Re Giudeo . Per chiarimenti sempre a disposizione .
Commento davvero prezioso, ti ringrazio.
Alcuni collegamenti che hai evidenziato mi hanno spinto a rivedere aspetti che prima risultavano meno chiari, ma che ora, alla luce delle tue osservazioni, trovano un senso molto più profondo.
In effetti, la Legge Salica applicata nello Statuto Albertino ricalca perfettamente la struttura ereditaria maschile descritta nella Torah e nel Talmud, e non ha radici autenticamente “franche”.
Anche il riferimento a “Biancamano” e i possibili legami giudaici della casata Savoia meritano attenzione: ci sono tracce storiche e genealogiche che vanno in quella direzione, anche se non ufficialmente dichiarate.
Alla luce di tutto questo, è legittimo dire che la monarchia sabauda, oggi mascherata da REPUBBLICA , si innesta su fondamenti e simbolismi ben più antichi e, per molti, sorprendenti.
Grazie per aver acceso un riflettore dove finora si vedeva solo penombra.
N.B
Sempre disponibili per approfondimenti inerente a questo tema.
Ho letto sopra che lo statuto albertino prevede la legge Salica quindi di origine ebraica e dato che gli stessi Savoia sono di origine ebraica , noi viviamo quindi in una monarchia / corporation ebraica ?
Grazie Giuseppe per il tuo intervento.
La legge salica, ufficialmente, non è di origine ebraica ma franco-germanica, usata per escludere le donne dalla successione dinastica. Fu adottata dallo Statuto Albertino nel contesto imperiale europeo, non semitico.
I Savoia non sono di origine ebraica ( così dice la narrativa sistemica ufficiale):
la loro linea parte da Umberto I Biancamano, nobile borgognone vassallo dell’Impero germanico. Non abbiamo prove o documenti di matrimoni, conversioni o ascendenze ebraiche nei registri Ufficiali o documenti Ufficiali occultati.
È vero che ebbero rapporti economici con banchieri ebrei (es. i Pontremoli), ma nessun legame dinastico o religioso a noi noto.
La PSEUDO REPUBBLICA ITALIANA è oggi una CORPORAZIONE COMMERCIALE PRIVATA, MASCHERA occulta del REGNO, ma non “ebraica”?
È controllata da poteri bancari e fiduciari internazionali, transnazionali e trans religiosi.
Se hai prove, siamo felici di studiare e nel caso condividerle.
Non credo che andando indietro nella Storia si sia mai chiesto il permesso a chi ha perso per avviare una gestione diversa da quella che era. Chi vinceva (e anche adesso chi vince) in qualsiasi guerra, io anche cambiando con referendum, comanda.
Chiedere a chi perde di firmare e non ottenerlo non significa che continui ad esistere e a governare. Ha perso e basta.
Risposta al tuo commento:
Capisco il tuo punto, ma la Storia e il diritto dimostrano chiaramente che la legittimità non nasce dalla forza, ma dal diritto.
Convenzione dell’Aia (1907, art. 43): chi vince una guerra può occupare un territorio, ma deve rispettare le leggi preesistenti dello Stato.
Statuto Albertino (Art. 2 e 4): il trono è ereditario per legge salica; il RE è sacro e inviolabile. Nessun referendum può annullare questo senza abrogazione formale.
Re Umberto II non fu mai incoronato né riconosciuto de jure, e il referendum del 1946 fu privo di firme in umido, viziato da brogli e mai proclamato ufficialmente.
Inoltre, la legge salica e il diritto medievale europeo, adottati dai Savoia, stabiliscono che solo la linea dinastica maschile può detenere la corona.
Giuristi come Hostiensis ribadivano: la regalità deriva da autorità divina e diritto dinastico, non da forza o voti popolari.
Quindi: non basta “aver vinto” o “non aver firmato” per creare legittimità. Il RE non perse mai il trono legalmente. È un fatto giuridico e documentato, non una semplice opinione.
La sovranità appartiene al Popolo italiano quanto meno per il fatto che la Costituzione è
comunemente valida, anche per consuetudine. L’evoluzione della consuetudine in norma giuridica non è un processo legato a un lasso di tempo specifico, ma piuttosto a un’evoluzione della società e alla consapevolezza della sua validità giuridica.
Salve, l’art. 1 della COSTITUZIONE ITALIANA dice che […] La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.[…]
Ora, analizziamo una verità giuridica spesso ignorata:
Il popolo è dichiarato “sovrano”… ma solo entro i limiti imposti dalla COSTITUZIONE.
In pratica: il vero sovrano è la COSTITUZIONE stessa, che detta legge al popolo.
Quindi, il popolo non è mai stato veramente sovrano. È vincolato e incanalato in regole già scritte da altri.
Inoltre: la COSTITUZIONE ITALIANA non fu mai ratificata da un Parlamento legittimo, perché al momento della sua approvazione il Parlamento non esisteva ancora.
Fu un atto politico imposto, non un processo legittimo fondato su reale sovranità popolare.
Ricorda: qualunque atto compiuto con inganno e malafede è nullo ab origine.
Per il diritto, una consuetudine fondata sull’illegittimità iniziale è inesistente sia de jure che de facto.
Questa è la base reale su cui poggia il sistema: non la volontà popolare, ma una FINZIONE presentata come legittima.