Dal Regno alla Repubblica inganno svelato: Un’indagine cruda e documentata svela il retroscena della transizione del 2 giugno 1946. Fu vera sovranità popolare o abile regia Reale? Atti ufficiali, omissioni e verità occultate. Leggi ciò che non ti hanno detto.

DAL REGNO ALLA REPUBBLICA INGANNO SVELATO

Il passaggio dall’Italia monarchica alla Repubblica, formalizzato dal referendum del 2 giugno 1946, fu ideato e diretto da Vittorio Emanuele III, che abdicò in favore del figlio Umberto II il 9 maggio 1946. Quest’ultimo, nominato luogotenente del Re, gestì la fase Referendum fino alla sua partenza il 12 giugno 1946. Il referendum è spesso presentato come un trionfo della sovranità popolare e della Demo-crazia, ma dietro questa narrazione ufficiale si nasconde un quadro complesso di omissioni, ambiguità giuridiche e simbolismi che oscurano la realtà. Qui sveliamo la verità documentata che nessuno ti ha mai raccontato.

Il Referendum Istituzionale del 2 Giugno 1946: Verità e Controversie

Il primo referendum istituzionale nella storia italiana vide il popolo chiamato a scegliere tra Monarchia e Repubblica. Secondo i dati ufficiali della Corte di Cassazione, ente Monarchico (18 giugno 1946), la forma di GOVERNO Repubblica ottenne il 54,3% dei voti contro il 45,7% per la Monarchia.

Fonti ufficiali:

Nonostante ciò, è fondamentale sottolineare che Vittorio Emanuele III e il suo luogotenente Umberto II,  non firmarono mai un atto formale di abdicazione. L’assenza di un atto scritto equivale alla legittimazione continua del Regno, poiché di fatto il GOVERNO MONARCHICO non cessò mai di esercitare i poteri e la sovranità non poteva passare al popolo.

La Corte di Cassazione: Tra Monarchia e Repubblica

Fondata nel 1865 durante il Regno d’Italia, la CORTE DI CASSAZIONE operava sotto il GOVERNO REALE. Il Re era capo dello Stato e la Corte il massimo organo giudiziario monarchico. Dopo il referendum e con l’entrata in vigore della COSTITUZIONE ITALIANA (1948), la CORTE DI CASSAZIONE mantenne il suo ruolo fingendosi sotto la nuova sovranità popolare, presieduta dal Presidente della Repubblica (Luogotenente del Re).

Riferimenti normativi:

Lo Statuto Albertino e l’Immunità Reale

Lo Statuto Albertino (1848) garantiva al Re un’immunità totale: era inviolabile, al di sopra di ogni procedimento giudiziario per atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Questo principio rifletteva la natura assoluta e costituzionale della Monarchia, proteggendo il sovrano da qualsiasi azione legale.

Statuto Albertino: Solo il Re poteva avviare modifiche di legge o Costituzione

Articoli chiave

  • 7 – “Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.”
  • 70 – “Il Re è capo supremo dello Stato: comanda le forze armate, dichiara guerra, firma trattati.”
  • 10 – “La proposizione delle leggi appartiene al Re e alle due Camere.”

Senza la sanzione del Re, nessuna legge poteva entrare in vigore.

Significato giuridico Reale

  • Il Re deteneva la sovranità e il monopolio dell’iniziativa legislativa e costituzionale.
  • Le Camere non potevano modificare leggi né l’assetto dello Stato senza ordine formale del Re.
  • Ogni processo legislativo doveva iniziare dal Re (prassi giuridica del Regno d’Italia, 1861–1946).

Conseguenze giuridiche

  • Nessun organo (Parlamento, Governo, Assemblea Costituente, Cassazione) poteva legittimamente avviare riforme senza atto regio.
  • Il referendum del 2 giugno 1946, la proclamazione della Repubblica e la Costituzione del 1948 sono viziati in origine: mai autorizzati dal Re.

Conclusione

Nel sistema dello Statuto Albertino, solo il Re poteva iniziare modifiche di legge e di Costituzione.
Senza un suo atto formale, qualsiasi cambiamento è nullo giuridicamente.

Fonti autorevoli

La Forma e la Sostanza Giuridica della Transizione

La Monarchia non fu mai abolita tramite una legge esplicita e Implicita, cessò, IN PARVENZA, “de facto” con il VIAGGIO di Umberto II e il finto riconoscimento del nuovo GOVERNO REPUBBLICANO. La Repubblica si affermò, con INGANNO, MALAFEDE e Atro tradimento, con la proclamazione della REALE Corte di Cassazione e l’entrata in vigore della Costituzione il 1º gennaio 1948.

Normativa di riferimento:

Continuità Simbolica e Cesura Costituzionale

La Repubblica ha ereditato molti simboli e cerimoniali della Monarchia per ragioni di continuità MONARCHICA e stabilità sociale. Il Presidente della Repubblica non è erede del Re né reggente del Regno, ma una carica di LUOGOTENENZA legittimata ad amministrare il regno in assenza del Re.

Esempi di continuità simbolica:

  • Palazzo del Quirinale
    Ex residenza dei Re d’Italia, ora sede ufficiale del Presidente della Repubblica.
  • Corazzieri
    Scorta d’onore che conserva l’uniforme e il ruolo originariamente istituito per proteggere il sovrano.
  • Ordine al Merito della Repubblica Italiana
    Nato per sostituire l’Ordine della Corona d’Italia, ne mantiene struttura e funzione.
  • Bandiera Tricolore
    Derivata dal Regno di Sardegna, con continuità storica nell’uso e simbolismo.
  • Carro Presidenziale Scoperto
    Riprende il carro reale usato dai sovrani sabaudi nelle cerimonie ufficiali.
  • Inno Nazionale
    “Il Canto degli Italiani” (Fratelli d’Italia), adottato nel 1946, ha radici risorgimentali e monarchiche.
  • Palazzo Madama
    Utilizzato come sede del Senato della Repubblica, ex residenza nobiliare sabauda.
  • Stemma Nazionale
    Pur cambiato, mantiene elementi araldici legati alla Casa Savoia, come la croce bianca su campo rosso.
  • La Guardia di Finanza
    Forza armata istituita nel 1862 sotto la monarchia, conservata nella Repubblica con le stesse funzioni e simboli.
  • Il Tricolore Storico
    Il vessillo della Guardia Nazionale di Milano e del Risorgimento è stato mantenuto e riconosciuto come simbolo patriottico.
  • Cerimonia del Giuramento
    Molti riti formali, inclusi quelli del Presidente della Repubblica, derivano da cerimoniali reali.
  • Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
    Ancora riconosciuto come ordine cavalleresco, anche se ora privo di potere politico.
  • L’uso del Palazzo Venezia
    Simbolo storico del potere statale dal periodo monarchico, ancora utilizzato in cerimonie ufficiali.
  • Monete e Medaglie
    Continuano a richiamare simboli e figure storiche del Regno d’Italia.
  • Il Corpo Diplomatico
    Organizzazione e protocolli risalgono al Regno, mantenuti con adattamenti nella Repubblica.
  • Giuramento presidenziale con formula solenne simile a quella regia
  • Insediamento al Quirinale accompagnato da fanfare e parate militari

Onorificenze di Origine Regia

Molte onorificenze REPUBBLICANE derivano da ordini cavallereschi monarchici, adattati nel nuovo contesto:

  • Ordine al Merito della Repubblica (1951), sostituisce l’Ordine della Corona d’Italia
  • Ordine Militare d’Italia, erede dell’Ordine Militare di Savoia

 

FAQ: Il Re d’Italia non ha mai abdicato: chi comanda davvero?

Dal Regno alla Repubblica inganno svelato

La CORTE DI CASSAZIONE era monarchica?
Sì. Nel 1946 la CORTE DI CASSAZIONE operava sotto il Regno d’Italia, quindi agiva per conto del Re, non del popolo. Il 18 giugno 1946, proclamò l’avvento della “Repubblica”, senza sentenza definitiva e in presenza di ricorsi pendenti.

La Corte non ha mai formalmente soppresso il Regno né dichiarato decaduto il sovrano. Ha solo ratificato un cambio amministrativo di gestione, senza autorità propria a farlo, quindi forma Viziata.

Il RE ha mai abdicato?
Vittorio Emanuele III non ha abdicato a favore del popolo, ma ha delegato i poteri a Umberto II come luogotenente del Regno (1944).
Umberto II non ha mai firmato alcun atto di abdicazione. Ha lasciato il territorio il 13 giugno 1946, ma non ha trasmesso la sovranità al popolo né a un altro organo costituito.

L’assenza di rinuncia formale e la mancata cessione della Corona implica che il comando resta al Re, anche se esercitato tramite “luogotenenti”, tra cui figura il cosiddetto “Presidente della Repubblica”.

Il Regno fu formalmente deposto?
Non esiste alcun atto giuridico valido che dichiari la cessazione del Regno d’Italia.
Il Presidente della Repubblica (Luogotenente del Re) può essere considerato un Amministratore del regno. Il Regno non è mai stato formalmente chiuso, quindi giuridicamente persiste.
Il fatto che non eserciti potere militare diretto non implica che sia decaduto.

L’esercizio può essere delegato (sempre sotto la visione del RE), non estinto, in assenza di atto valido e volontario di rinuncia del titolare legittimo.

La COSTITUZIONE è valida se non fu ratificata dal popolo?
Fu scritta da una assemblea costituente (Monarchica) selezionata, mai sottoposta a referendum popolare. Secondo il principio universale del consenso informato e della buona fede, qualsiasi contratto o legge imposto con dolo, inganno o omissione è nullo ab origine.

La mancata ratifica popolare unita all’assenza di abdicazione implica che la Costituzione è un documento interno alla CORPORAZIONE COMMERCIALE PRIVATA REPUBBLICANA, non del popolo sovrano, né del Regno legittimo.

L’articolo 1 COSTITUZIONE: “La sovranità appartiene al popolo”?
Frase ambigua. Dice: […] La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.[…]Ma chi ha scritto questa formula? Non il popolo, ma una struttura preposta dal Regno. la sovranità del popolo è fittizia, subordinata, condizionata.

Non è il popolo che comanda. È la COSTITUZIONE a comandare sul popolo, e la COSTITUZIONE fu partorita da ISTITUZIONI MONARCHICHE in continuità operativa con il Regno.

CONCLUSIONE: CHI COMANDA?

  1. Il RE non ha mai abdicato.
  2. Il REGNO non è mai stato formalmente sciolto.
  3. La COSTITUZIONE non fu ratificata dal popolo.
  4. La REPUBBLICA è una finzione giuridica, una CORPORAZIONE amministrativa che gestisce le funzioni del Regno senza mai averne ricevuto legittima trasmissione di sovranità.

Il RE comanda, anche se non esercita potere visibile, in quanto nessuno ha mai ricevuto legittimamente la sua corona. Il Presidente della Repubblica è un luogotenente amministrativo dell’apparato REGIO travestito da Repubblica.

 


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