Carabinieri di Corvara Disonorano l’Arma
Carabinieri di Corvara disonorano l’Arma: ancora una volta, gli uomini dell’ ARMA DEI CARABINIERI della CASERMA del COMUNE di Corvara, agiscono in disonore, abuso di potere, vessazioni e persecuzioni verso il popolo del Noi è Io sono. Questi uomini non solo abusavano del loro ruolo carica, agivano anche in presunzione ideologica, sostituendo homo vivo con una FINZIONE, ARTEFATTO creata dal nulla, pur di trarre un vantaggio per se stessi e per l’ARMA DEI CARABINIERI.
Precisiamo che anche il COMUNE di Corvara e la CASERMA DEI CARABINIERI DI CORVARA, una estensione del COMANDO LEGIONE CARABINIERI TRENTINO ALTO ADIGE sono aziende private con tanto di D.U.N.S. number:
- COMUNE DI CORVARA IN BADIA
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CARABINIERI DI CORVARA DISONORANO L’ARMA
Corvara di Badia, 30 aprile 2025, il comandante della stazione dei carabinieri di Corvara, Maresciallo Armando Di Genova e il subordinato Andrea.
Immagina una donna come tante: pacifica, rispettata nella sua comunità, stimata professionista, sportiva sin da bambina e impegnata nel volontariato per puro principio etico. Una vita normale, limpida, libera da eccessi e ombre. Fino a quando un evento sconvolgente cambia tutto.
La scoperta della “Truffa del Certificato di Nascita”
Questa donna si chiama alessandra cristina pescosta (scritto tutto minuscolo, in quanto donna giuridicamente viva); è informata e curiosa, scopre una realtà scomoda: un sistema globale, corrotto e profondamente ingiusto, basato sul controllo sistemico delle persone attraverso una comprovata truffa nota come “Truffa del Certificato di Nascita” o “Uomo di Paglia”.
Dietro i documenti ufficiali, si cela una finzione giuridica che priva gli individui della loro libertà autentica, trasformandoli in “entità fittizie” gestite da CORPORAZIONI PRIVATE che dominano i settori politico, economico e religioso su scala mondiale.
La ricerca della verità e il risveglio collettivo
alessandra non si accontenta di teorie confuse: vuole risposte concrete. Studia, indaga, si confronta, verifica fonti attendibili. E si accorge di non essere sola. Come lei, migliaia di uomini e donne in tutto il mondo stanno compiendo lo stesso percorso di consapevolezza e verità.
Tutti scoprono una verità sorprendente: ogni individuo ha un valore economico riconosciuto a livello internazionale, ma ignorato dal diretto interessato. Le corporazioni speculano su questo valore, cartolarizzando i certificati di nascita e guadagnando miliardi di euro, a nostra insaputa.
La via dell’autodeterminazione e la nascita del Popolo “Noi è – One People I Am”
Consapevole della sua vera essenza, alessandra sceglie la strada dell’autodeterminazione, un percorso giuridico-legale previsto anche dalla Costituzione Italiana. Entra a far parte della LA Nazione del Noi è Io Sono – One People I Am, il popolo in Legge Naturale, la più alta tra le fonti del diritto.
Attraverso la conoscenza dell’O.P.P.T. (One People’s Public Trust), alessandra redige e Notifica via PEC i documenti ufficiali che attestano la sua condizione di donna viva, autodeterminata, libera dalla FINZIONE GIURIDICA. Utilizza l’Universal Pass, un documento di Entità valido e riconosciuto a livello internazionale, per esercitare i suoi diritti fondamentali in legge Naturale.
Apriamo uno spazio Informativo per definire il Concetto dell’autodeterminazione dei popoli a vantaggio di tutti in special modo dei 2 CARABINIERI sopracitati, affinché cessino immediatamente ogni tipo di repressione, vessazione e adozioni di sistemi schiavistici.
Il diritto all’autodeterminazione dei popoli è un principio fondamentale del diritto internazionale, riconosciuto e tutelato da numerosi strumenti giuridici internazionali e, in parte, anche dalla NORMATIVA ITALIANA.
Normativa Internazionale
- Carta delle Nazioni Unite (1945)
All’articolo 1, paragrafo 2, si afferma che uno degli scopi delle Nazioni Unite è “sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni basate sul rispetto del principio di uguaglianza dei diritti dei popoli e il diritto alla libera determinazione”.
–> Download Carta delle Nazioni Unite <– - Patti Internazionali sui Diritti Umani (1966) e l’abolizione della schiavitù
Sia il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici che quello sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, all’articolo 1, riconoscono che “tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione” .
–> Patti Internazionali sui Diritti Umani (1966) e l’abolizione della schiavitù <– - Risoluzione ONU 2625 (1970)
Questa risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riafferma il diritto di tutti i popoli a determinare liberamente il proprio status politico e a perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, senza interferenze esterne.
–> Risoluzione ONU 2625 (1970) <–
Normativa Italiana
- Legge n. 881/1977
L’Italia ha ratificato i Patti Internazionali sui Diritti Umani attraverso questa legge, rendendo il diritto all’autodeterminazione parte integrante dell’ordinamento giuridico italiano.
–> Legge n. 881/1977 <–; - Costituzione Italiana – Articolo 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e promuove un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni, implicando il rispetto del principio di autodeterminazione,
–> Ved. pag. Senato <–
Giurisprudenza Rilevante
- Corte di Cassazione Italiana (1985)
In una sentenza del 25 giugno 1985, la Corte di Cassazione ha discusso il principio di autodeterminazione, riconoscendone l’importanza nel contesto del diritto internazionale .
–> Portale Docenti Università di Macerata <– - Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Caso Psagot (2020)
La Corte ha affrontato il tema dell’autodeterminazione dei popoli nel contesto dell’etichettatura dei prodotti provenienti dai territori occupati, sottolineando l’importanza del rispetto del diritto internazionale.
–> Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Caso Psagot (2020) <–
Discriminazione e persecuzione: l’inizio dell’incubo
Nel tentativo di viaggiare verso Ibiza per una vacanza meritata, alessandra si presenta all’aeroporto di Bolzano con il suo Universal Pass (UP). Pochi minuti dopo viene fermato tutto: scatta un intervento delle Forze dell’Ordine che le impediscono di partire. Lei e l’amica autodeterminata, donna viva angela, vengono trattenute per 12 ore, perquisite, fotografate, private dei loro beni e della libertà di movimento e di espressione di se stessi.
Un nuovo tentativo all’aeroporto di Bergamo ha lo stesso esito. Le forze dell’ordine si oppongono ancora, negando la libertà di movimento. Il motivo? Un conflitto di interessi palese: gli agenti vengono stipendiati e agiscono in nome e per conto di una CORPORAZIONE PRIVATA (ITALY REPUBLIC OF) che ha tutto da perdere nel riconoscere l’autodeterminazione degli individui.
La diffamazione mediatica e la persecuzione sistemica
I media locali, disinformati e tendenziosi, iniziano una campagna di discredito contro alessandra e la sua amica angela. Vengono etichettate come complottiste, emarginate socialmente, attaccate pubblicamente. Il diritto di autodeterminazione viene ignorato, mentre la narrazione ufficiale manipola i fatti, per un tornaconto individuale di tutti gli attori coinvolti.
Da quel momento, alessandra cristina pescosta è oggetto di una vera e propria persecuzione da parte delle FORZE DELL’ORDINE, in particolare da membri della STAZIONE DEI CARABINIERI DI Corvara di Badia, guidati dal Maresciallo Armando di Genova. Viene fermata ripetutamente in auto, sottoposta a pressioni psicologiche e continue richieste di riconoscersi in una FINZIONE GIURIDICA, quindi induzione alla frode. In un’occasione, addirittura, le viene sequestrata l’auto mentre sta facendo la spesa, senza alcun motivo.
Prove video, repressione e abuso di potere
Il 30 aprile 2025, l’ennesimo abuso. Mentre viaggia come passeggera, viene intercettata e fermata dai Carabinieri di Corvara. Il tutto viene ripreso in video, compreso un gesto anomalo e fuori luogo del Maresciallo Armando di Genova che si sdraia letteralmente sul cofano dell’auto per impedirne la partenza e il suo SUBORDINATO Andrea fa silenzio Omertoso.
La scena mostra chiaramente un uso arbitrario dell’autorità, la notifica di documenti illegittimi, e un tentativo sistematico di forzare l’identificazione nella FINZIONE GIURIDICA.
Quando la legalità viene ignorata: il reato di stalking
L’intera vicenda configura, secondo il loro Codice Penale, una persecuzione continuata, che rientra pienamente nei parametri del reato di stalking (art. 612-bis c.p.). Alessandra, perseguitata da forze dell’ordine che agiscono in disonore e fuori dai principi della Legge Naturale, ha cambiato le sue abitudini di vita, vive in stato d’ansia, e ha subito violazioni reiterate dei suoi diritti.
L’art. 612-bis del Codice Penale disciplina il reato di atti persecutori, noto comunemente come stalking, introdotto con il Decreto-Legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito nella Legge 38/2009) per contrastare comportamenti ossessivi e molesti.
Testo dell’art. 612-bis c.p. (Atti persecutori)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da:
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura,
ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva,
ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita,
è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi.“
Conclusione
Questa vicenda incarna la STRETTA REPRESSIVA esercitata da presunti “GOVERNI/AZIENDA”, che sotto l’apparenza di Stati soffocano uomini e donne vivi, liberi e consapevoli che hanno smascherato le CORPORAZIONI PRIVATE, la colossale frode del NOME LEGALE e il SISTEMA SCHIAVISTICO applicato dalle stesse.
La libertà è un diritto. La consapevolezza è il primo passo.
APPROFONDIMENTI UTILI:
1) Articolo 10 della Costituzione Italiana
Cit. […] L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. […]
2) Sentenza n. 48 del 1979, conosciuta anche come Sentenza Russel
Cit. […] “Occorre comunque affermare, più in generale, per quanto attiene alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che venissero ad esistenza dopo l’entrata in vigore della Costituzione, che il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall’art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione (art. 1, secondo comma e Titolo VI della Costituzione). “ […]
3) Registrazione presso la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission)
La “ITALY REPUBLIC OF, alias REPUBBLICA ITALIANA” è registrata come CORPORAZIONE PRIVATA COMMERCIALE presso la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) con il codice CIK 0000052782. Questa registrazione è visibile pubblicamente e indica che l’Italia emette titoli come farebbe una società privata. Questo è incompatibile con lo status di PUBBLICO.
4) il 1º gennaio 1948 entro’ in vigore la Costituzione ITALIANA
Fonti del diritto Costituzionale:
- Statuto Albertino, e,
- La Uniform Law Commission fu costituita nel 1892, e,
- La Legge sugli strumenti negoziabili uniformi fu approvata nel 1896, e,
- Nel 1906 fu approvata La Uniform Sales Act e l’Uniform Warehouse Receipts Act, e,
- Nel 1909 fu approvata l’Uniform Bills of Lading Act e l’Uniform Stock Transfer Act, e,
- Nel 1918 fu approvata l’Uniform Conditional Sales Act, e,
- Nel 1933 fu approvato il R.D. 1669, Legge Cambiaria, e ,
- Nel 1940 la Uniform Law Commission (ULC) redige un codice completo per tutte le transazioni commerciali, e,
- Nel 1942, la Uniform Law Commission (ULC) e l’American Law Institute (ALI) si unirono in una partnership che metteva tutte le componenti leggi commerciali insieme in un Codice commerciale uniforme completo, e,
- Nel 1951 fu accettata dagli stati, (non confondere con emanato), agli stati per la loro considerazione nel 1951, e,
- L’Italia a tutt’oggi è REGNO D’ITALIA con forma di Governo Monarchico, e,
- La Costituzione Italiana non fu mai ratificata dal Parlamento, come da dispositivi di applicazione della Costituzione R.D. 151 del 1943, e,
- Nella Security Exchange Commition Americana (SEC) USA vige UCC; e,
- La KINGDOM OF lTALY, alias REPUBLIC OF ITALY, alias ITALY REPUBLIC OF, alias REPVBBLICA ITALIANA, alias REPUBBLICA ITALIANA Fu una AZIENDA DI DIRITTO PRIVATO iscritta nella Securities and Exchange Commission (SEC) AMERICANA dal 1934 e da allora ha accettato normalmente e incondizionatamente il Codice Uniforme del Commercio (UCC), attivando cosi’ il meccanismo di adeguamento automatico previsto, (cito e disconosco), dall’art.10 della COSTITUZIONE ITALIANA; ad oggi in liquidazione, e,
6) Tutti i paradigmi giuridici, qualunque sia la forma con cui si affermano, SOGGIACCIONO (lo affermano esplicitamente nelle loro premesse) ad una regola basilare, fondamentale, sine qua non. Ovvero : NESSUNA norma può essere contraria alla Legge Universale/Naturale. Le norme contemplate da QUALUNQUE paradigma giuridico CESSANO di essere legali allorquando INFRANGONO IL DIRITTO NATURALE.
*Tutte le sentenze, gli articoli di legge italiani e internazionali, ad esclusione di UCC, citati in questo post sono disconosciuti dal popolo del Noi è Io sono One People’s I AM la Nazione, in quanto nulli e annullati dalla procedura OPPT1776.
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